In queste pagine trovate documenti e moduli relativi alla riscossione tributi.
Se quello che cercate non è qui, per favore segnalatelo all’Ufficio Competente: provvederemo a metterlo in linea, se disponibile, al più presto.
Il servizio tributi è a disposizione per eventuali chiarimenti nei giorni martedì e giovedì dalle ore 10.00 alle 12.00 e telefonicamente dal lunedì al sabato dalle 8.30 alle 13.30, escluso l’orario di ricevimento.
Telefono Ufficio tributi 0185.2505230-231-232
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IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.)
DETERMINAZIONE ALIQUOTE ANNO 2012
II CONSIGLIO COMUNALE
Sentita la relazione del Consigliere Rocca che illustra le varie tipologie di aliquote e sottolinea il carattere depauperante, disincentivante e limitativo dell’IMU per un Comune come Zoagli che vive quasi esclusivamente di turismo e deve dare alla cittadinanza sia servizi di qualità sia realizzazioni in opere pubbliche.
Sentito il Consigliere Macciò che chiede se siano state già effettuate simulazioni sul gettito e il Consigliere Rocca risponde sul punto riferendo i relativi dati. Il Consigliere Macciò chiede che vengano poste in considerazione una serie di proposte volte a utilizzare la detrazione anziché diminuire a favore delle abitazioni principali per i prossimi esercizi.
VISTI gli artt. 8 e 9 del D.Lgs 14 marzo 2011 n. 23 e l’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con Legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita l’imposta municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall’anno 2012 e fino al 2014, in tutti i Comuni del territorio nazionale, ed il D.L. n.16 del 02/03/2012, coordinato con la Legge di conversione 26/04/2012 n.44;
DATO ATTO che l’applicazione a regime dell’imposta municipale propria è fissata all’anno 2015;
VISTO altresì l’art. 14, comma 6, del citato D.Lgs n. 23/2011, che stabilisce: “E' confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all’art. 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento”;
CONSIDERATO che il comma 169 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 stabilisce che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, con effetto dal primo gennaio dell’anno di riferimento;
VISTO il Decreto emanato dal Ministero dell’Interno di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze in data 02.08.2012 con il quale è stato differito il termine per l’approvazione del Bilancio di previsione dei Comuni per l’anno 2012 al 31 ottobre 2012;
VISTO altresì l’art. 9, comma 3 del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174 che testualmente recita: “All’art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:
ATTESO che l’art. 13 del D.L. n. 201/2011 stabilisce:
VISTO, altresì, il relativo Regolamento Comunale per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria (I.M.U.), approvato con precedente deliberazione consiliare assunta nell’odierna seduta;
CHE l’Amministrazione Comunale intende garantire il livello attuale dei servizi forniti ai cittadini e l’assolvimento dei compiti istituzionali o prefissati per Statuto;
CHE nel quantificare le varie aliquote I.M.U, si è dovuto tenere conto anche della necessità di garantire il necessario equilibrio di bilancio, con conseguente utilizzo della facoltà di differenziare le aliquote;
CHE qualora fosse disposto – con apposita modifica normativa – l’incremento delle aliquote di base attualmente vigenti, in base all’art. 13 del D.L. n. 201/2011, detto aumento sarà automaticamente sommato alle aliquote deliberate al fine di mantenere inalterato il gettito di competenza comunale;
DATO ATTO che il presente provvedimento rientra nella competenza del consiglio Comunale come espressamente indicato nel comma 156 dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2006 sopra richiamata;
RITENUTO pertanto di procedere alla determinazione delle dell’Imposta Municipale Propria (I.M.U.) per l’anno 2012;
ACQUISITI i pareri dei Responsabili ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs 18/8/2000, n. 267;
ACQUISITO il visto di conformità a Leggi, Statuto e Regolamenti da parte del Segretario Comunale;
CON VOTI:
favorevoli n. 7
contrari n.0
astenuti n.2 – Consiglieri Macciò e Bernucci
A) Di determinare le aliquote dell’Imposta Municipale Propria (I.M.U.) per l’anno 2012, così come di seguito riportate:
1) Aliquota dello 0,38 per cento
Per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale delle persone fisiche residenti e dimoranti abitualmente nel Comune di Zoagli, nonché per un immobile di categoria C/6 (box o posto auto), uno di categoria C/2 (cantina, soffitta, solana) ed uno di categoria C/7 (tettoie chiuse o aperte).
2) Aliquota dello 0,78 per cento
a. immobili ad uso abitativo (di categoria da A/1 ad A/9) locati con contratto registrato (4+4 o 3+2), che la utilizzino come abitazione principale, residenti nell’unità immobiliare stessa. L’applicabilità dell’aliquota suddetta è limitata al periodo temporale in cui la persona diversa dal proprietario risulti anagraficamente residente nell’unità immobiliare.
b. abitazione concessa in comodato d’uso gratuito con contratto registrato ai parenti in 1° grado in linea retta a condizione che la utilizzino come abitazione principale, residenti nell’unità immobiliare stessa. L’applicabilità dell’aliquota suddetta è limitata al periodo temporale in cui la persona diversa dal proprietario risulti anagraficamente residente nell’unità immobiliare.
Per le pertinenze delle fattispecie citate al punto 2) si applica l’aliquota dello 1,00 per cento
3) Aliquota dello 0,80 per cento
Alberghi aperti in misura uguale o superiore a 9 mesi per anno solare
4) Aliquota dello 0,90 per cento
Alberghi aperti in misura uguale o superiore a 6 mesi e inferiore a 9 mesi per anno solare
5) Aliquota dello 1,00 per cento
Alberghi aperti in misura inferiore a 6 mesi per anno solare
6) Aliquota dello 0,86 per cento
Immobili di proprietà di contribuenti iscritti all’A.I.R.E. (Anagrafe Italiani Residenti Estero) a condizione che l’immobile non sia locato e sia l’unico immobile posseduto su tutto il territorio nazionale.
7) Aliquota dello 1,00 per cento
a. non locati
b. tenuti a disposizione
c. locati e/o concessi in uso o comodato a persone non residenti anagraficamente nell’unità immobiliare
d. aree fabbricabili
e. tutti gli immobili per i quali non è prevista un’aliquota specifica.
B) Di inviare la presente deliberazione al Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze entro il termine previsto dall'art. 52 D. Lgs 446/1997 (30 giorni dalla data in cui la presente deliberazione diviene esecutiva).
C) Di dare atto che qualora fosse disposto – con apposita modifica normativa – l’incremento delle aliquote di base attualmente vigenti, in base all’art. 13 del D.L. n. 201/2011, detto aumento sarà automaticamente sommato alle aliquote deliberate al fine di mantenere inalterato il gettito di competenza comunale;
D) Di dare atto che, per le motivazioni esposte in premessa, la presente Deliberazione avrà efficacia a decorrere dal 01.01.2012.
Successivamente,
IL CONSIGLIO COMUNALE
CON voti unanimi
D E L I B E R A
Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4°, del D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267.
Il regolamento completo è qui disponibile in formato pdf.
Di seguito sono allegati i moduli di dichiarazione ai fini IMU
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è concesso in uso gratuito a PARENTI IN 1° GRADO: (genitori/figli)
AL SIG./RA _______________________________________
Grado di parentela__________________________________
Cod. Fisc._________________________________________
RESIDENTE NELL’ ABITAZIONE STESSA
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è concesso in uso gratuito a PARENTI IN 2° GRADO: (nonno/nipote – fratelli/sorelle)
AL SIG./RA _______________________________________
Grado di parentela__________________________________
Cod. Fisc._________________________________________
RESIDENTE NELL’ ABITAZIONE STESSA
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Allegato A alla deliberazione di C.C. n. 31 del 31.03.2011
REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI)
CAPO I - norme generali.
ART. 1 - oggetto e scopo del regolamento
ART. 2 - descrizioni di fabbricati ed aree
ART. 3 - fabbricati rurali
ART. 4 - immobili utilizzati da enti non commerciali
ART. 5- abitazione principale ed equiparazioni
ART. 6 - pertinenze
ART. 7 - aree fabbricabili - accertamenti
ART. 8 - abitazioni – condizioni di applicabilità delle aliquote
ART. 9 - fabbricati inagibili o inabitabili
ART. 10 - versamenti
ART. 11- rimborsi - compensazioni
ART. 12 - disciplina dei controlli
ART. 13 - partecipazione all’attività di accertamento fiscale
ART. 14 - sanzioni ed interessi
ART. 15 - contenzioso
ART. 16 - organizzazione del servizio e rapporti con il contribuente
CAPO II - compenso incentivante al personale addetto.
ART. 1 - compenso incentivante al personale addetto e utilizzazione del fondo
CAPO III - norme finali.
ART. 1 - norme abrogate
ART. 2 - pubblicità del regolamento e degli atti
ART. 3 - entrata in vigore del regolamento
ART. 4 - casi non previsti dal presente regolamento
ART. 5 - rinvio dinamico
ART. 1- Oggetto e scopo del regolamento.
1. Il presente regolamento integra le norme di legge che disciplinano l'imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. In particolare, con il presente regolamento, viene esercitata la potestà regolamentare attribuita ai comuni con quanto disposto dal combinato degli artt. 52 e 59 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, nonchè dell'art. 50 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
3. Le norme del presente regolamento sono finalizzate ad assicurare che l'attività amministrativa persegua i fini determinati dalla legge, con i criteri di economicità, ed efficacia e di pubblicità e con le procedure previste per i singoli procedimenti.
Presupposto dell'imposta è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli, siti nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa.
Descrizione di fabbricati ed aree
Ai fini dell'imposta di cui all'articolo 1:
a) per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato od accatastato;
b) per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Ai fini della individuazione della edificabilità è sufficiente che lo strumento urbanistico generale risulti semplicemente adottato dal comune, ancorchè non ancora approvato dalla regione, senza che abbia alcuna rilevanza il fatto che sia stato adottato anche lo strumento attuativo del medesimo.
c) per terreno agricolo si intende il terreno adibito all' esercizio delle attività indicate nell'articolo 2135 del codice civile.
I terreni adibiti all’ esercizio delle attività suddette, posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli che esplicano la loro attività a titolo principale - soggetti meglio indicati e descritti al successivo articolo - sui quali persiste l'utilizzazione agro- silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali non sono considerati aree fabbricabili.
Art. 3
Fabbricati rurali
Non sono soggetti all’imposta i fabbricati o porzioni di fabbricati, destinati all’edilizia abitativa,
riconosciuti fiscalmente rurali, purchè vengano soddisfatte integralmente tutte le seguenti
condizioni:
a) il fabbricato deve essere utilizzato quale abitazione:
1) dal soggetto titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale sul terreno per esigenze connesse all'attività' agricola svolta;
2) dall'affittuario del terreno stesso o dal soggetto che con altro titolo idoneo conduce il terreno a cui l'immobile e' asservito;
3) dai familiari conviventi a carico dei soggetti di cui ai punti 1) e 2) risultanti dalle certificazioni anagrafiche; da coadiuvanti iscritti come tali a fini previdenziali;
4) da soggetti titolari di trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolta in
agricoltura;
5) da uno dei soci o amministratori delle società agricole di cui all'articolo 2 del D.Lgs
29 marzo 2004, n. 99, aventi la qualifica di imprenditore agricolo professionale;
I soggetti di cui ai punti 1), 2) e 5) devono rivestire la qualifica di imprenditore agricolo ed essere iscritti nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580;
b) nel caso di unità immobiliare utilizzata da più soggetti congiuntamente i requisiti devono sussistere almeno in capo ad uno;
c) Il terreno cui il fabbricato è asservito deve avere una superficie non inferiore a 3.000
metri quadrati ed essere censito al catasto terreni con attribuzione di reddito agrario, essendo il terreno ubicato in comune considerato montano ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 31 gennaio 1994, n. 971;
d) Il volume di affari derivante da attività agricola del soggetto che conduce il fondo deve risultare superiore ad un quarto del suo reddito complessivo determinato senza far confluire in esso i trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolta in agricoltura.
Il volume di affari dei soggetti che non presentano la dichiarazione ai fini dell’ IVA si presume pari al limite massimo previsto per l’esonero dall’articolo 34 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633.
Si precisa che se non viene esercitata da nessuno l’attività agricola sul terreno, gli agricoltori in pensione non hanno diritto ad alcuna esenzione;
e) I fabbricati ad uso abitativo, che hanno le caratteristiche delle unità immobiliari urbane appartenenti alle categorie A/1 ed A/8, ovvero le caratteristiche di lusso previste dal decreto del Ministro dei Lavori pubblici 2 agosto 1969, adottato in attuazione dell’articolo 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969, non possono comunque essere riconosciuti rurali.
Si riconosce inoltre carattere di ruralità alle costruzioni strumentali necessarie allo svolgimento dell’ attività agricola di cui all'articolo 2135 del Codice Civile espressamente
previste dall’articolo 32 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, in particolare destinate:
1) - alla protezione delle piante;
2) - alla conservazione dei prodotti agricoli;
3) - alla custodia delle macchine agricole, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la
coltivazione e l'allevamento;
4) - all'allevamento e al ricovero degli animali;
5) - all'agriturismo, in conformità a quanto previsto dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96.
Art. 4
Immobili utilizzati da Enti non commerciali
Ai sensi del comma 1 lettera c), dell'art. 59 del D. Lgs. 446/97, si stabilisce che l'esenzione dall' ICI, prevista all'art. 7 comma 1 lettera i) del D.Lgs. 504/92, concernente gli immobili utilizzati da Enti non commerciali, compete esclusivamente per i fabbricati, a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati per le finalità prescritte, effettuate in modo da escludere qualsiasi risvolto di tipo commerciale dall’attività, siano anche posseduti dall'Ente non commerciale, secondo quanto previsto all' art. 87 (ora 73), comma 1, lettera C) del Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 e successive modificazioni.
Per abitazione principale si intende, l’unità immobiliare in cui il contribuente che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, dimori abitualmente con i suoi familiari in conformità con le iscrizioni anagrafiche e nel rispetto dell’ art. 144 del C.C.
L’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che abbiano
dovuto trasferire, senza soluzione di continuità, la residenza in istituti di ricovero o sanitari a
seguito di ricovero permanente, è assimilata all’ abitazione principale a condizione che la stessa non risulti locata, abitata o comunque utilizzata da altri soggetti, a qualunque titolo.
E’ altresì per legge assimilata ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta dal soggetto passivo che a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale.
Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivise, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, agli alloggi regolarmente assegnati dagli ex Istituti autonomi per le case popolari ora A.R.T.E.
Equiparazione all’abitazione principale
Sono equiparate alle abitazioni principali le abitazioni concesse in uso gratuito a titolo di abitazione principale a parenti (i coniugi non sono parenti) in linea retta entro il 1° grado a condizione che nelle stesse abbiano la residenza anagrafica.
Sono altresì’ equiparate alle abitazioni principali le abitazioni concesse in uso gratuito a titolo di abitazione principale a parenti in linea retta e collaterale entro il 2° grado a condizione che nelle stesse abbiano la residenza anagrafica e venga prodotta copia del contratto di comodato d’uso gratuito regolarmente registrato in assenza del quale il contribuente non avrà diritto all’esenzione.
Agli effetti del comma 1 lettera d dell’art. 59 del D.Lgs. 446/97 si stabilisce che vengono considerate parte integrante dell’abitazione principale, ancorché distinte a catasto, a condizione che l’utilizzo avvenga da parte del proprietario o titolare del diritto reale godimento per il numero massimo di n. 1 immobile di categoria C2 (soffitta/cantina) e di n. 1 posto auto o box cat. C6 senza limiti di distanza dall’abitazione principale. Per le pertinenze superiori al n. di due unità, si applica l’aliquota ordinaria.
ART. 6
Pertinenze.
(D.Lgs. 15 dicembre 1997, n.446 art. 59, comma 1, lettere d) ed e)
Agli effetti dell'applicazione delle agevolazioni in materia di imposta comunale sugli immobili, si considerano parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze, dichiarate tali dal contribuente, ancorché distintamente iscritte in Catasto (box o posto auto, cantina o soffitta nel raggio max di 500 metri dall’abitazione principale). L'assimilazione opera a condizione che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, dell'abitazione nella quale abitualmente dimora, sia proprietario o titolare del diritto reale di godimento e che sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione ai sensi dell'art. 817 C.C..
Per le aree fabbricabili il valore è costituito da quello venale in commercio come stabilito dall’art.5, comma 5, del decreto legislativo n. 504/1992.
L’ufficio Tributi procede all’accertamento delle le aree fabbricabili sulla base dei dati risultanti in sede di dichiarazione del soggetto passivo e dei dati trasmessi dalla competente Area Tecnica –Settore Urbanistica, nonché dai dati rilevati dall'Agenzia del Territorio e dall’Agenzia delle Entrate. L’Ufficio Tecnico che provvede al rilascio della concessione edilizia, ne trasmette copia all’Ufficio Tributi.
Il valore venale dell’area fabbricabile rilevata sarà determinato, in assenza di valutazione a cura del contribuente, dall’Ufficio Tributi tenendo conto dei dati dell’Osservatorio del Mercato Immobiliare (O.M.I.) dell’Agenzia delle Entrate, a seconda della fascia territoriale da prendere in esame, avendo come riferimento di calcolo il valore mediano a mq. dell’immobile da costruire/costruito .
Il valore determinato sarà decurtato dell’80%, considerati gli oneri di urbanizzazione (con opere esterne), spese tecniche di progettazione e direzione lavori, spese di costruzione, rischio d’impresa
Il valore così determinato verrà rivalutato d’ufficio ogni anno dell’indice ISTAT e fino ad accatastamento dell’immobile.
Il soggetto passivo può autonomamente provvedere alla valutazione venale dell’area fabbricabile mediante perizia di tecnico iscritto all’Albo dandone comunicazione all’Uff. Tributi.
Sono sottoposti a rettifica i valori delle aree fabbricabili indicati dal soggetto passivo solo se inferiori a quanto determinato a seguito di perizia effettuata da incaricato del Comune.
La comunicazione di possesso o dell'attribuzione di edificabilità (variante al P.R.G.) delle aree fabbricabili deve essere trasmessa dal contribuente all'Ufficio Tributi entro 90 (novanta ) giorni dalla data dell'evento.
Art. 8
Abitazioni – Condizioni di applicabilità delle aliquote
In considerazione del fatto che la sussistenza di un diritto non esime dall’obbligo di produrne comunicazione all’ufficio tributi dell’Ente impositore entro e non oltre 90 giorni dall’evento, si riportano espressamente le seguenti condizioni:
aliquota agevolata:
- Immobili di categoria A1 – A8 e A9 adibiti ad abitazione principale ove il soggetto passivo risulti anagraficamente residente.
- Per tali immobili il soggetto passivo, oltre all’aliquota agevolata, ha diritto all’attribuzione della detrazione per abitazione principale determinata nella misura di € 129,11.
- Immobile di proprietà di italiani residenti all’estero (A.I.R.E.) a condizione che l’immobile in questione sia l’unico di proprietà sul territorio nazionale.e che lo stesso non risulti locato o diversamente utilizzato, a qualunque titolo, da altri soggetti (dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà da parte del contribuente). Per i residenti esteri non é prevista la detrazione
- Immobili ad uso abitativo locati con contratto registrato a persone ivi residenti a seguito di comunicazione all’ufficio tributi dell’Ente impositore entro 90 giorni dall’evento unitamente alla copia del contratto di locazione debitamente registrato o dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà.
- L’aliquota agevolata in tutti i casi di cui ai precedenti commi dell’art. 8, non si estende alle pertinenze.
L'applicazione dell'aliquota agevolata, visti i termini di novanta giorni, decorre dal momento in cui si é verificata la variazione; oltre tale termine decorre dalla data di presentazione della variazione.
Nell'autocertificazione e/o comunicazione il contribuente si impegna a fornire, su richiesta del servizio tributi, entro dieci giorni ogni documento, atto o certificato necessario per la verifica della dichiarazione presentata.
Il proprietario si impegna altresì a comunicare immediatamente ogni variazione della situazione esistente.
La mancata presentazione dei documenti richiesti comporterà automaticamente la perdita dell'agevolazione con decorrenza retroattiva.
Qualora analoga richiesta/comunicazione sia già stata prodotta per gli anni d’imposta
pregressi, ferma restando la sussistenza degli stessi requisiti, essa non deve essere ripetuta.
L’applicabilità dell’aliquota agevolata è comunque limitata al periodo temporale in cui la persona diversa dal proprietario risulta ivi anagraficamente residente.
Casi per i quali é necessaria la comunicazione di variazione ici:
di stabilire che, ai sensi dell’articolo 37, comma 53, del decreto-legge 04.07.2006, n. 233, convertito in legge 04.08.2006, n. 248, deve essere presentata la comunicazione di variazione I.C.I. nei casi di:
• segnalazione unità immobiliare adibita ad abitazione principale di residenza;
• fabbricati che abbiano variato rendita o categoria o classe a seguito di procedura DOCFA;
• assegnatari di alloggi in cooperativa edilizia a proprietà indivisa;
• immobili oggetto di atti di permuta, donazione o divisione;
• variazione di caratteristiche dell’immobile (ad esempio: terreno agricolo divenuto area fabbricabile);
• acquisto, cessione o variazione di valore di area fabbricabile;
• attribuzione rendita o contabilizzazione di costi aggiuntivi per fabbricati classificati nel gruppo catastale D posseduti da imprese e distintamente contabilizzati;
• nuovi soggetti passivi d’imposta per variazioni conseguenti a fusioni, incorporazioni o scissioni societarie;
• nuova stipulazione o cessazione di contratto di locazione finanziaria;
• esercizio del diritto di abitazione da parte del coniuge superstite ai sensi dell’art. 540 del codice civile;
• soggetti che intendono avvalersi di:
- agevolazioni previste per gli immobili di interesse storico o artistico;
- riduzione d’imposta per immobili inagibili o inabitabili ai sensi dell’articolo 8 del d.lgs. 504/92;
- esenzione d’imposta ai sensi dell’articolo 7 del d.lgs. 504/92;
- riduzioni d’imposta per coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale ai sensi dell’articolo 9 del d.lgs. 504/92;
di stabilire che non deve essere presentata la comunicazione I.C.I. nelle ipotesi di:
• acquisti, vendite oppure ogni altra variazione risultante e conseguente alla stipulazione di atto pubblico rogato da notaio che venga registrato con la procedura telematica di cui all’articolo 3-bis del d.lgs. 18.12.1997, n. 463 (cosiddetto “adempimento unico”);
• variazioni derivanti da atti di successione per causa di morte,
relativamente agli immobili inclusi nella relativa dichiarazione;
Art. 9
L'imposta è ridotta al 50% per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistano tali condizioni.
Requisiti:
L'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria. Il fabbricato può essere costituito da una o più unità immobiliari (unità immobiliari individuate secondo le vigenti procedure di accatastamento), anche con diversa destinazione d'uso, ove risulti inagibile o inabitabile l'intero fabbricato o le singole unità immobiliari. In quest'ultimo caso le riduzioni d'imposta dovranno essere applicate alle sole unità immobiliari inagibili o inabitabili e non all'intero edificio.
Si intendono tali i fabbricati o le unità immobiliari con le sottodescritte caratteristiche:
immobili che necessitano di interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'art. art.3 c.1 lett. c, d, D.P.R. 06/06/2001 N.830, ed ai sensi delle disposizioni contenute nel vigente regolamento edilizio comunale e che risultino diroccati, pericolosi e fatiscenti.
A titolo esemplificativo, si possono ritenere tali se ricorrono le seguenti condizioni:
- strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) con gravi lesioni che possano costituire pericolo e possano costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo;
- strutture verticali (muri perimetrali o di confine) con gravi lesioni che possano costituire pericolo e possano far presagire danni a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;
- edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di demolizione o ripristino atta ad evitare danni a cose o persone;
- edifici che per le loro caratteristiche intrinseche ed estrinseche di fatiscenza non siano compatibili all'uso per il quale erano destinati, quali la vetustà della costruzione
L'inagibilità o inabitabilità può essere accertata:
- mediante perizia tecnica da parte dell'ufficio tecnico comunale, con spese a carico del proprietario;
- da parte del contribuente con dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà e obbligatoriamente corredata da materiale fotografico.
in caso di contestazione, la valutazione finale sarà riservata all’Ufficio Tecnico del Comune.
Sono altresì considerati inagibili e/o inabitabili gli edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di demolizione o di ripristino per evitare danni a cose e persone.
1) I versamenti dell'imposta comunale sugli immobili devono essere eseguiti da ogni contitolare per la propria percentuale di possesso. Non sono ammesse le compensazioni tra contitolari. I contribuenti dovranno effettuare i versamenti dell'imposta in autotassazione, sul conto corrente intestato alla Tesoreria comunale. Quanto precede non esclude il diritto del contribuente di procedere al versamento spontaneo del proprio debito tributario anche mediante F24 nel solo caso in cui ciò sia consentito espressamente dalla legge.
2) Il mancato utilizzo delle predette modalità di pagamento, diverse da quelle stabilite nel regolamento comunale, comporta l'applicazione della sanzione per infrazioni di carattere formale prevista dal terzo comma dell'art. 14 del decreto legislativo n. 504/92, come sostituito dall'art. 14 del decreto legislativo n .473 /97.
3) I versamenti ICI effettuati entro il 16/12 e relativi all'esercizio in corso (2° rata) assorbono e conguagliano l'acconto Ici sanando e/o compensando eventuali errori del versamento stesso quando la differenza ancora da versare non supera il 30% della somma dovuta in acconto; è invece sempre possibile conguagliare la maggior somma versata in acconto con la rata di dicembre.
Rimborsi – Compensazioni
I contribuenti possono richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento, ovvero, da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
L’Ente è tenuto a corrispondere ai contribuenti eventuali interessi a partire dalla data di ricevimento delle istanze di rimborso.
Su richiesta dei contribuenti le somme a credito possono essere compensate con quelle a debito anche riferite ad annualità diverse.
Non si effettuano rimborsi/compensazioni per somme inferiori ai 12 euro.
Art. 12
Disciplina dei controlli.
(D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 59, comma 1, lettera e) nn.2 e 3).
1. E' fissato il termine di decadenza del 31 dicembre del 5° anno successivo a quello cui si riferisce l'imposizione, per la notifica, al contribuente, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, del motivato avviso di accertamento per omesso, parziale o tardivo versamento con la liquidazione dell'imposta o maggiore imposta dovuta delle sanzioni e degli interessi.
4. Il responsabile dell'ufficio tributi, in relazione al disposto dell'art. 59, comma 2, lettera e) n. 5 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, avrà cura di prendere tutte le iniziative utili per il potenziamento dell'attività di controllo mediante collegamenti con i sistemi informativi immobiliari del Ministero delle Finanze e con le altre banche dati rilevanti per la lotta all'evasione.
5. La disciplina del presente articolo, in relazione al disposto dell'art. 59 comma 3, del D.Lgs. n.446/97, trova applicazione anche per gli anni pregressi.
7. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono riscosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente meditante ingiunzione fiscale.
8. Il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto esecutivo.
L’art. 1 del D.L. 30/9/2005 n. 203 e succ. modificazioni ha previsto la partecipazione dei Comuni all’attività di accertamento fiscale su particolari fattispecie tributaria, incentivata mediante il riconoscimento di una quota pari al 30% delle maggiori somme relative ai tributi statali riscosse a titolo definitivo. L’ufficio Tributi, dopo apposita attività istruttoria, trasmetterà all’Agenzia delle Entrate segnalazioni qualificate volte a far emergere comportamenti elusivi ed evasivi.
Art. 14
1. Per l'omessa presentazione della dichiarazione o denuncia si applica la sanzione amministrativa dal 100% al 200% del tributo dovuto con un minimo di € 51,00.
3. Se l'omissione o l'errore attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta , si applica la sanzione amministrativa da € 51,00 a € 258,00. La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero la mancata restituzione dei questionario nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele.
4. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui e' commessa la violazione.
5. La sanzione da applicare in caso di omessa, parziale, tardivo versamento è pari al 30% dell'imposta o della maggiore imposta dovuta, ai sensi dell'art 13 c. 1 del D.Lgs. 471/97;
6. Sugli accertamenti e rimborsi emessi successivamente al 1/01/07 si applicano gli interessi legali calcolati con maturazione giorno per giorno.
Art. 15
Contro gli avvisi di accertamento e di liquidazione, i ruoli, le cartelle di pagamento, gli avvisi di mora, i provvedimenti di irrogazione di sanzioni, i dinieghi di rimborso, possono essere proposti ricorsi alla Commissione Tributaria Provinciale di Genova, entro 60 giorni dalla data di notificazione degli atti impugnati, secondo le disposizioni del D.lgs 31.12.1992, n.546 e successive modificazioni.
I rapporti tra Amministrazione e contribuente sono basati sui principi di collaborazione e buona fede. L’Amministrazione è orientata al controllo sostanziale degli adempimenti posti a carico del contribuente e tutela l’affidamento e la buona fede ai sensi dell’art.10 dello statuto del Contribuente.
Deve essere garantita la chiarezza e la conoscenza degli atti. Questi ultimi sono soggetti a riesame, anche su istanza del contribuente, per l’esercizio del potere di autotutela. E’ inoltre recepito il diritto di interpello, pertanto ciascun contribuente ha facoltà di richiedere chiarimenti o pareri così come previsto dalla legge 27 luglio 2000 n. 212.
Compenso incentivante al personale addetto e utilizzazione del fondo.
( Legge 23/12/1996 n. 662 art. 3 comma 57 e D.Lgs. 15 dicembre 1997, n.446, art. 59, comma 1, lettera p).
1. Per incentivare l'attività di controllo, una percentuale delle somme regolarmente riscosse nell'anno precedente e non contestate - in sede di recupero delle morosità - a seguito dell'emissione di avvisi di liquidazione e accertamento dell'imposta comunale sugli immobili, al netto delle eventuali spese derivanti dall'assunzione di personale straordinario e di quelle relative al potenziamento informatico del servizio tributi, viene destinato alla costituzione di un fondo da ripartire annualmente tra il personale dell'Ente che ha partecipato a tale attività.
La Giunta è competente alla regolamentazione delle relative modalità e alla concreta determinazione della percentuale da erogarsi.
2. La liquidazione dei compensi incentivanti sarà disposta dal responsabile del servizio entro il 31 marzo successivo.
Art. 1
Norme abrogate
1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esse contrastanti.
Art. 2
Pubblicità del regolamento e degli atti.
Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 240, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.
Art. 3
Entrata in vigore del regolamento.
1. Il presente regolamento entra in vigore il primo gennaio dell'anno 2011, unitamente alla deliberazione di approvazione viene comunicato al Ministero delle Finanze entro 30 giorni della sua esecutività ed è reso pubblico mediante avviso sulla Gazzetta Ufficiale.
2. Le successive variazioni avranno decorrenza dal 1° gennaio dell'anno finanziario di riferimento;
Art. 4
Casi non previsti dal presente regolamento.
Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione:
· i regolamenti comunali.
Art.5
Rinvio dinamico.
Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme statali e regionali.
In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento si applica la normativa sopraordinata.
Marzo 2011 SS/le
CAPO I – ENTRATE COMUNALI Art. 1 Oggetto del Regolamento 1. Il presente regolamento disciplina le entrate proprie del Comune, anche tributarie, in conformità ai principi dettati dall’art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. 2. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si fa rinvio alle norme vigenti ed alle altre disposizioni contenute nei regolamenti del Comune. Art. 2 Definizione delle entrate 1. Sono da considerarsi entrate tributarie quelle derivanti dall’applicazione delle leggi statali, emanate in attuazione al principio di riserva di cui all’art. 23 della Costituzione, che individuano e definiscono le fattispecie imponibili, i soggetti passivi e l’aliquota massima dei tributi comunali. 2. Sono da considerarsi entrate patrimoniali quelle che non rientrano fra quelle specificate nel comma 1, quali: rendite patrimoniali e assimilate e relativi accessori, canoni e proventi derivanti dall’uso o dal godimento particolare di beni comunali, corrispettivi e tariffe per la fornitura di beni e di servizi pubblici, qualsiasi altra somma spettante al Comune per disposizione di legge, regolamenti o a titolo di liberalità. ART. 3 Regolamenti specifici delle entrate 1. Per ciascuna tipologia di entrata il Comune può adottare specifico regolamento. Detti regolamenti sono approvati non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento del bilancio stesso, salvo specifiche disposizioni di legge. 2. Per quanto non regolamentato dal Comune si fa rinvio alle disposizioni di leggi vigenti. ART. 4 Determinazione delle aliquote dei tributi e delle tariffe delle entrate patrimoniali 1. Il comune approva le aliquote dei tributi e le tariffe dei prezzi pubblici ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione, salvo che la legge non disponga altrimenti. 2. Le aliquote dei tributi e le tariffe dei prezzi pubblici si intendono confermate per l’esercizio successivo qualora non modificate entro il termine stabilito dalla legge per l’approvazione del bilancio preventivo. 1. Le agevolazioni, riduzioni ed esenzioni sono disciplinate dal Consiglio Comunale con i regolamenti specifici riguardanti la singola entrata o, in mancanza di questi ultimi, con le deliberazioni di approvazione delle aliquote, dei prezzi e delle tariffe di cui al precedente articolo 4. 2. Nel caso in cui leggi successive all’entrata in vigore dei regolamenti specifici o delle deliberazioni di cui al comma 1 prevedano ulteriori agevolazioni, riduzioni ed esenzioni, queste ultime sono applicabili soltanto previa modifica dei regolamenti o con specifica deliberazione consiliare, con la sola eccezione del caso in cui la previsione di legge abbia carattere imperativo immediato. CAPO II – GESTIONE DELLE ENTRATE ART. 5 Modalità di gestione delle entrate 1.Il Comune sceglie la forma di gestione delle proprie entrate, in conformità ai criteri stabiliti dall’art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446; 2. L’accertamento e la riscossione dei tributi e delle altre entrate possono essere effettuati mediante riscossione diretta, attraverso il Concessionario, il tesoriere, l’Ufficio Postale, il conto corrente postale intestato al tesoriere e il sistema bancario quanto precede non esclude il diritto del contribuente di procedere al versamento spontaneo del proprio debito tributario mediante F24 nel solo caso in cui cio’ sia consentito espressamente dalla legge. 3. Il visto di esecutività sui ruoli per la riscossione dei tributi e delle altre entrate e sulle ingiunzioni fiscali è apposto, in ogni caso dal funzionario responsabile del tributo, quando previsto per legge e nominato dalla Giunta Comunale e, per le restanti entrate, il funzionario responsabile dell’ufficio. ART. 6 Soggetti responsabili delle entrate 1. La responsabilità della gestione delle entrate è attribuita, mediante il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.), ai funzionari dei servizi generatori delle singole risorse d’entrata. 2. Al funzionario individuato al comma 1 sono conferite le funzioni ed i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell’entrata; il predetto funzionario sottoscrive ogni provvedimento, anche di natura sanzionatoria, connesso alla gestione dell’entrata, compresi gli atti di annullamento, di revoca e di sospensione derivanti dall’esercizio dell’autotutela da parte del Comune ivi comprese le richieste al curatore fallimentare, le istanze di insinuazione tardiva, ed ogni altra attività prevista dalla legge o dal tributo o dall’entrata patrimoniale. 3. I responsabili dell’entrata provvedono a porre in atto quanto necessario, in diritto e in fatto, all’acquisizione delle risorse, trasmettendo al Servizio Finanziario copia della documentazione in base alla quale si è proceduto all’accertamento dell’entrata come previsto dall’art. 179 del D.Lgs. 18-08-2000 n. 267, entro i dieci giorni successivi all’accertamento medesimo. 4. Qualora il perseguimento delle entrate sia stato affidato a terzi, come previsto dall’art. 52, comma 5, lett. b) del D.Lgs 15 dicembre 1997 n. 446, il responsabile dell’entrata vigila sull’osservanza della relativa convenzione d’affidamento ART. 7 Attività di liquidazione, di accertamento e di rettifica 1. L’attività di liquidazione, di accertamento e di rettifica delle entrate deve essere esercitata dal Comune o dal concessionario sulla base dei principi di semplificazione, di trasparenza, e di pubblicità dell’azione amministrativa. 2. Il Comune, nel caso di gestione in economia o il Concessionario, nel caso di affidamento a terzi, dovranno istituire un apposito sportello in grado di fornire ai cittadini le informazioni ed i chiarimenti necessari per il corretto adempimento dei loro obblighi. 3. Gli atti dei contribuenti devono essere comunicati con le modalità idonee a garantire che il loro contenuto non sia conosciuto da soggetti diversi dal loro destinatario. Della documentazione sottoscritta dal contribuente nell’ufficio tributi, delle dichiarazioni richieste al contribuente presente in ufficio e prontamente formulate e sottoscritte dallo stesso viene rilasciata copia gratuita timbrata con data e firma. 4. I rapporti tra contribuente ed amministrazione comunale sono improntati al principio della collaborazione e buona fede. 5. Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, quando egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell’amministrazione, ancorché successivamente modificate dall’amministrazione medesima, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell’amministrazione stessa. 6. Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta. Le violazioni di disposizioni di rilievo esclusivamente tributario non possono essere causa di nullità del contratto. 7. La sanzione da commisurare in caso d’omesso, parziale, tardivo versamento è pari al 30% dell’imposta o della maggiore imposta dovuta, a sensi dell’art. 13 comma 1 del D.Lgs n. 471/97. 8. Su ogni avviso di rettifica-conguaglio e/o accertamento emesso e notificato é dovuto dal contribuente la somma di € 3,10. La spesa di notifica dell’ingiunzione é di € 5,10. Se il provvedimento viene notificato al contribuente viene annullato le spese di notifica non sono dovute. 9. Il contribuente e/o utente per motivi di temporaneo disagio economico può chiedere la rateizzazione delle somme dovute a seguito di emissione avvisi di liquidazione o accertamento con le modalità previste dall’art. 19 del presente regolamento. Per particolari situazioni economiche dei richiedenti è possibile derogare sia nel numero delle rate sia nell’importo minimo delle stesse al fine di permettere alla persona in momentanea difficoltà la possibilità di saldare quanto richiesto in rapporto alle possibilità economiche del momento. 10. Notifica atti: verrà effettuata a mezzo del servizio postale e con possibilità di avvalersi del messo comunale e/o persona all’uopo incaricata dal sindaco, e/o responsabile del servizio (comma 158 L.296/2006) dell’ufficiale giudiziario. In quest’ultimo caso la spesa di notifica addebitata corrisponderà al costo effettivamente sostenuto per la notifica. Su tutti gli atti e/o provvedimenti notificati come in precedenza indicato, sono addebitate le spese di notifica. L’addebito delle spese di notifica sostenute dal Comune, per la notifica di provvedimenti con modalità diverse dal servizio postale, può essere indicato nell’atto notificando (se al momento della stesura dello stesso già si conosce l’importo) oppure oggetto di apposito successivo provvedimento. 11. Se il contribuente è presente di persona presso i locali dell’ufficio tributario, la notificazione può essere eseguita mediante consegna dell’atto, a mani del medesimo, da parte della persona addetta all’ufficio predetto, all’uopo nominata messo notificatore con atto del Sindaco. 12. Qualora la compilazione dell’avviso di accertamento o di altri atti da comunicare al contribuente sia effettuata mediante strumenti informatici, telematici o automatizzati, la firma autografa o la sottoscrizione comunque prevista è sostituita dalla firma elettronica e/o digitale del funzionario responsabile stampata sull’atto medesimo. Ciò integra e sostituisce, ad ogni effetto di legge, anche l’apposizione di sigilli, timbri e simili comunque previsti. ART. 8 Accertamento con adesione e adesione all’accertamento di entrate tributarie 1. Il Comune, per attività di rettifica e di accertamento delle proprie entrate tributarie, si avvale dell’istituto dell’accertamento con adesione sulla base dei criteri stabiliti dal decreto legislativo 19/6/1997 n. 218 e gli articoli seguenti lo regolamentano. 2. Il Comune, per le attività di cui al comma 1 del presente articolo può utilizzare l’istituto dell’adesione all’accertamento di cui all’art. 16 del D.Lgs 472/1997. ART. 9 Accertamento con adesione: soggetti interessati 1. Possono avvalesi dell’istituto i soggetti passivi tenuti al versamento delle entrate specificate al successivo art. 10 siano essi persone fisiche e non e, in quest’ultima ipotesi, il legale rappresentante indicato dalla vigente normativa. ART. 10 Accertamento con adesione: oggetto 1. Sono compresi nell’ambito di applicazione dell’istituto le seguenti entrate tributarie: imposta sulla pubblicità, imposta comunale sugli immobili (ICI), imposta per l’esercizio di imprese, arti e professioni, tassa per lo smaltimento rifiuti (TARSU), nonché altre eventuali entrate tributarie comunali. ART. 11 Accertamento con adesione: atti concordabili 1. Sono concordabili tutti gli atti emessi dal funzionario individuato ai sensi dell’art. 6 del presente regolamento. 2. In sede di contraddittorio, gli uffici dovranno operare, nei casi concreti, un’attenta valutazione del rapporto costi-benefici dell’operazione, tenendo conto della fondatezza degli elementi posti a base dell’accertamento nonché degli oneri e del rischio di soccombenza nell’ipotesi di insorgenza del procedimento contenzioso. 3. Resta fermo, ovviamente, il ricorso all’autotutela per rimuovere, in tutto o in parte, gli atti di accertamento che si sono rivelati illegittimi o infondati. ART. 12 Accertamento con adesione: funzionario competente 1. E’ competente a definire il procedimento il funzionario individuato ai sensi del precedente art. 6 che ha emesso l’atto concordabile. ART. 13 Accertamento con adesione: avvio del procedimento per iniziativa dell’ufficio 1. Quando sussistono le condizioni per emettere un avviso di accertamento, l’ufficio può esperire preventivamente la procedura di accertamento con adesione disciplinata dal presente regolamento. 2. L’Ufficio invia al contribuente, mediante notifica o raccomandata con avviso di ricevimento, uno specifico invito a comparire nel quale devono essere indicati: - gli elementi identificativi dell’atto della denuncia o della dichiarazione cui si riferisce l’accertamento suscettibile di adesione; - gli elementi, in forma sintetica, rilevanti ai fini dell’accertamento in possesso dell’ufficio; - i periodi d’imposta suscettibili di accertamento; - il giorno ed il luogo della comparizione per definire l’accertamento con adesione; 3. In caso di più contribuenti, l’ufficio deve comunicare l’invito a tutti i soggetti obbligati, per consentire a ciascuno di partecipare al contraddittorio e di assumere le proprie autonome decisioni. La definizione chiesta ed ottenuta da uno degli obbligati estingue l’obbligazione tributaria nei confronti di tutti. ART. 14 Accertamento con adesione: avvio del procedimento per iniziativa del contribuente successivamente alla notifica dell’avviso di accertamento 1. Il contribuente al quale sia stato notificato avviso di accertamento non preceduto dall’invito a comparire di cui all’art. 13, può attivare il procedimento di definizione mediante la presentazione di istanza, in carta libera, di accertamento con adesione, ai sensi del presente regolamento e del D.Lgs. 218/97; 2. L’istanza del contribuente, contenente l’indicazione del recapito, anche telefonico, deve essere presentata all’ufficio che ha emesso l’avviso mediante consegna diretta o avvalendosi del servizio postale; 3. L’istanza deve essere presentata prima dell’impugnazione dell’avviso di accertamento innanzi la Commissione Tributaria Provinciale nei termini previsti per l’eventuale impugnazione (60 giorni); 4. L’impugnazione dell’atto comporta rinuncia all’istanza di accertamento con adesione; 5. La presentazione dell’istanza a seguito di notifica di avviso di accertamento sospende i termini per l’impugnazione per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione dell’istanza; 6. L’iscrizione a titolo provvisorio nei ruoli dei tributi accertati dall’ufficio è effettuata, se ne ricorrono i presupposti, successivamente alla scadenza del termine di sospensione. 7. Nel caso di più obbligati, la presentazione dell’istanza, anche da parte di un solo obbligato, comporta la sospensione, per tutti i coobbligati, dei termini d’impugnazione. 8. L’impugnazione successiva alla presentazione dell’istanza comporta la rinuncia stessa e i termini sospesi riprendono a decorrere; 9. Entro 15 giorni dalla ricezione dell’istanza, l’ufficio, anche telefonicamente o telegraficamente, formula al contribuente l’invito a comparire; 10. All’atto del perfezionamento della definizione perde efficacia l’avviso di accertamento. ART. 15 Accertamento con adesione: avvio del procedimento per iniziativa del contribuente prima della notifica dell’avviso di accertamento 1. Anche prima della notifica dell’avviso di accertamento il contribuente, nei cui confronti sono stati effettuati accessi, ispezioni o verifiche può chiedere all’ufficio di formulare una proposta di accertamento con adesione; 2. L’istanza da presentare in carta libera, con le modalità di cui all’articolo precedente, non può essere inoltrata prima che siano concluse le attività ispettive. ART. 16-Accertamento con adesione: contraddittorio 1. Per ogni incontro con il funzionario di cui al precedente art. 6 che ha emesso l’atto concordabile, viene redatto un verbale sintetico nel quale sarà dato atto, tra l’altro, della documentazione eventualmente prodotta dal contribuente e delle motivazioni adottate. 2. Nel verbale sarà, altresì, precisato se il contribuente è rappresentato, presso l’ufficio, da un procuratore generale o speciale. In tal caso copia della procura, in bollo, sarà acquisita agli atti del procedimento. ART. 17 Accertamento con adesione: conclusione del procedimento 1. Il procedimento di accertamento con adesione si conclude: a. con la redazione di un atto scritto di definizione, in duplice esemplare, contenente, separatamente per ciascun tributo gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, la liquidazione del maggior tributo, delle sanzioni e delle altre somme eventualmente dovute, anche in forma rateale, evidenziando, inoltre, quanto dichiarato dal contribuente, quanto proposto in rettifica dall’ufficio e quanto definito in contraddittorio; b. con la sottoscrizione dell’atto da parte del contribuente ovvero del suo procuratore speciale o generale e dal responsabile di cui all’art. 6. ART. 18 Accertamento con adesione: perfezionamento 1. La definizione si perfeziona con il versamento, entro venti giorni dalla redazione dell’atto, della somma complessiva o, in caso di pagamento rateale, con il versamento della prima rata; 2. In caso di mancato pagamento entro il termine di cui al comma precedente l’atto di accertamento con adesione non produrrà effetti; 3. In tale ipotesi, se l’invito a comparire è stato preceduto dalla notifica dell’avviso di accertamento, riacquisterà piena efficacia la pretesa tributaria in questa contenuta. ART. 19 Accertamento con adesione: modalità di versamento delle somme dovute 1. Il versamento deve essere eseguito mediante pagamento dell’intera somma dovuta, ovvero, mediante pagamento rateale con le seguenti modalità: - la rateazione è ammessa qualora l’importo dovuto a seguito dell’accertamento con adesione sia superiore a euro 200,00. - il numero delle rate è stabilito come segue: a) per importi dovuti inferiori e/o uguali a euro 1.500,00: fino ad un massimo di quattro rate trimestrali; a) per importi compresi tra euro 1.501,00 ed euro 3.000,00 fino ad un massimo di otto rate trimestrali; a) per importi dovuti superiori a 3.000,00 euro fino ad un massimo di dodici rate trimestrali; a) per importi dovuti superiori e/o uguali a euro 10.000,00 per i quali viene richiesto il pagamento dilazionato deve essere presentata fideiussione a garanzia. - l’importo della prima rata va versato entro venti giorni dalla redazione dell’atto di adesione; - sulle somme versate ratealmente sono dovuti gli interessi di legge che, calcolati su base giornaliera, vanno versati cumulativamente all’importo dell’imposta dovuta. ART. 20 Accertamento con adesione: comunicazione del contribuente 1. Entro dieci giorni dal versamento, il contribuente deve far pervenire, presso l’ufficio che ha seguito il procedimento di accertamento con adesione, la quietanza o l’attestazione di pagamento sia che si tratti di unica soluzione che si tratti di versamento rateale. ART. 21 Accertamento con adesione: effetti 1. L’atto di adesione obbliga il contribuente al pagamento di tutte le somme dovute in conseguenza della definizione. 2. La definizione dell’accertamento con adesione non preclude all’ufficio la possibilità di modificare un’eventuale erronea liquidazione dell’imposta. 3. La definizione comporta la riduzione delle sanzioni mentre rimangono dovuti gli interessi. 4. All’atto del perfezionamento della definizione, perde efficacia l’avviso di accertamento, eventualmente notificato. 5. La definizione chiesta ed ottenuta da uno degli obbligati estingue l’obbligazione tributaria nei confronti di tutti. 6. L’accertamento definito con adesione: - non è soggetto ad impugnazione da parte del contribuente; - non è modificabile o integrabile da parte dell’Ufficio, tranne che nelle ipotesi indicate al comma 2 del presente articolo e all’art. 23 del presente regolamento; - non rileva ai fini extratributari; - comporta la riduzione delle sanzioni, con esclusione di quelle non ammesse alla definizione agevolata di cui al D.Lgs 472/97; - esclude la punibilità dei reati tributari nei limiti di cui al D.Lgs 218/97. ART. 22 Accertamento con adesione: sanzioni applicabili 1. Le sanzioni si applicano nella misura di un quarto nei casi in cui la violazione constatata riguardi il tributo oggetto dell’adesione o il contenuto della dichiarazione, mentre in caso di mancata, incompleta o non veritiera risposta alle richieste formulate dall’Ufficio, non essendoci una diretta connessione tra la violazione e l’accertamento del tributo, non trova applicazione alcuna riduzione. 2. La misura delle sanzioni non può in ogni caso, essere inferiore di un quarto dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo. 3. Relativamente alla tarsu l’ufficio invia per raccomandata con ricevuta di ritorno al contribuente avviso di liquidazione con proposta di adesione. Il contribuente entro 60 giorni dal ricevimento dell’atto a mezzo servizio postale e/o con notifica a sensi dell’art. 7 comma 11 restituisce debitamente sottoscritta l’istanza per la definizione agevolata – a sensi del disposto dell’art. 16, comma 3 del D.Lgs 18/12/1997 n. 472 ottenendo così la riduzione della sanzione al 25%. Se il contribuente impugna l’atto dinanzi alla Commissione Tributaria perde la riduzione della sanzione. La mancata restituzione dell’istanza per definizione agevolata nel termine perentorio di 60 giorni dal ricevimento dell’avviso di liquidazione con proposta di adesione equivale a rinuncia della riduzione della sanzione. Decorso il termine di 60 giorni dalla notifica dell’avviso di accertamento verrà emesso avviso di pagamento con le stesse modalità dell’avviso di pagamento per la tassa n.u. anno corrente. Al ricevimento dell’avviso cartella relativo all’accertamento tarsu il contribuente può ancora chiedere una rateizzazione dell’importo differente da quella riportato sull’avviso cartella ai sensi dell’art. 19. Sulle somme dovute a titolo di Tarsu, tributo provinciale, addizionale Eca, maggiorazione Eca si applicano gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo e/o lista di ruolo – se gestito in proprio – a decorrere dal semestre successivo a quello in cui doveva essere eseguito il pagamento e sino all’emissione dell’avviso cartella, come previsto dall’art. 75 c. 5 del D.Lgs 507/93 e successive modificazioni ed integrazioni. Decorso il termine indicato per il pagamento si procederà alla riscossione coattiva delle somme indicate nell’avviso cartella con le modalità indicate agli artt. 32 e 34 del presente regolamento. ART. 23 Accertamento con adesione: esercizio dell’ulteriore attività accertativi 1. Non è escluso l’accertamento successivo solo nei casi espressamente previsti dagli artt. 21, comma 2, e 24 del presente regolamento. ART. 24 Accertamento con adesione: controlli sulla base delle dichiarazioni 1. Qualora, successivamente all’accertamento, le dichiarazioni presentate risultino difformi delle copie acquisite nel corso dell’attività di controllo ovvero ne risulti omessa la presentazione, gli uffici competenti procedono all’accertamento e alla liquidazione dei tributi dovuti e possono integrare, modificare o revocare gli atti già notificati, nonché, rispettivamente, irrogare le conseguenti sanzioni o revocare gli atti sanzionatori già emessi. ART. 25 Accertamento con adesione: decorrenza e validità 1. Per uniformità cessano le norme contenute nei regolamenti dei singoli tributi e le stesse vengono sostituite con le presenti. 2. L’istituto è applicabile in tutte le ipotesi di accertamenti emessi e non ancora definiti alla data di entrata in vigore del presente regolamento. 3. In calce e/o in allegato agli avvisi di accertamenti emessi dopo l’1/1/2001 dovrà apporre la seguente dicitura: “Prima dell’impugnazione dell’avviso di accertamento innanzi la Commissione Tributaria Provinciale, il contribuente, in ossequio al D.Lgs n.218/97, all’art. 50 della legge 449/97 ed al regolamento approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. …… del …………, può presentare istanza di adesione in contraddittorio con l’Ufficio. L’istanza, con l’indicazione del recapito, anche telefonico, deve essere presentata in carta libera a quest’Ufficio, mediante consegna diretta o avvalendosi del servizio postale. Dalla data di presentazione dell’istanza, i termini per l’impugnazione dell’atto davanti alla Commissione Tributaria Provinciale sono sospesi per un periodo di 90 giorni. L’impugnazione dell’atto comporta rinuncia all’istanza di adesione.” 4. Nell’ipotesi in cui con l’avviso di accertamento vengono irrogate sanzioni per le quali non compete la riduzione ad un quarto, tale circostanza sarà opportunamente evidenziata nell’avviso stesso. ART. 26 Importo minimo dei versamenti e dei rimborsi 1. Salvo che una specifica legge disponga altrimenti, i versamenti ed i rimborsi non devono essere eseguiti quando l’importo - comprensivo degli interessi ed eventuali addizionali previste dalla legge – è inferiore e/o uguale a euro 12,00. In caso di più liquidazioni e/o accertamenti emessi contemporaneamente e/o a breve distanza temporale gli importi si sommano e se globalmente superano la somma di euro 12,00 sono dovuti. 2. In sede di autoliquidazione del tributo il contribuente non deve effettuare il versamento se l’importo dovuto è uguale e/o inferiore a euro 2,58, escluso i versamenti COSAP e TARSU effettuati dagli utenti fissi e non, del mercato settimanale i quali sono sempre tenuti ad effettuare i versamenti anche per importi inferiori a euro 2,58 ed inoltre per la COSAP quanto previsto e regolamentato per l’occupazione temporanea: art. 45 regolamento. 3. Per i rimborsi il termine è cinque anni dalla data di pagamento. 4. Gli interessi sono conteggiati con maturazione giorno per giorno e calcolati dalla data di versamento al tasso legale. 5. Tutti gli importi dovuti per tributi e/o entrate patrimoniali devono essere arrotondati all’euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 0,49 o per eccesso se è superiore. 6. Per le somme liquidate a rimborso, superiori ad € 10.000 deve essere fatta comunicazione all’agenzia delle entrate nei modi e nei termini previsti dal comma 9 e seguenti del D.L 262/2006. 1. Al fine di agevolare il cittadino i rimborsi di somme erroneamente versate al Comune di Zoagli, ma di competenza di altri Comuni, possono essere riversati al Comune di spettanza previo assenso scritto da parte del contribuente creditore ed accettazione, anche verbale, dell’ente destinatario della somma. ART. 27 Tutela giudiziaria 1. Ai fini dello svolgimento delle procedure contenziose in materia di entrate, gli atti di liquidazione, di rettifica e di accertamento dovranno contenere quanto previsto dall’art. 7 “chiarezza e motivazione dell’atto” della Legge 212/2000: motivazioni dell’atto, indicazione del giudice competente a del termine entro il quale deve essere impugnato l’atto, nonché le relative forme da osservare da parte del soggetto obbligato. 2. Nel caso di affidamento ai concessionari delle entrate, ai sensi dell’art. 52, comma 5, lettera b),del decreto 15/12/1997 n. 446, legittimato a stare in giudizio è lo stesso concessionario che, in forza dell’atto di concessione, è subentrato al comune in tutti i diritti ed obblighi inerenti la gestione del servizio. 1. Costituzione in giudizio: la Giunta Comunale, come previsto del vigente statuto comunale, autorizza il Sindaco a sottoscrivere le controdeduzioni predisposte dall’ufficio ai sensi del D.Lgs 546/92. 2. L’Istanza di conciliazione giudiziale, di cui all’art. 48 del D.Lgs 546/92, quando è il comune ad attivare tale procedura, è sottoscritta dal Sindaco. Il servizio tributi può presentare documenti, memorie, brevi repliche scritte, richieste di esaminare i fascicoli depositati presso le Commissioni tributarie, istanze di conciliazione e quant’altro previsto dal D. Lgs. 546/72. ART. 29 – Sanzioni 1. Il procedimento sanzionatorio e la determinazione delle sanzioni rientrano nelle competenze del funzionario responsabile del tributo, se previsto per legge e nominato dalla Giunta comunale o al funzionario responsabile dell’ufficio, nominato dal Sindaco negli altri casi. 2. Quando la legge prevede una misura sanzionatoria variabile tra un minimo ed un massimo, la sanzione è determinata dal funzionario individuato al comma 1, sulla base dei criteri stabiliti dall’art. 7 del decreto legislativo 18/12/1997 n. 472, anche quando l’infrazione concerne entrate di carattere patrimoniale. 3. Per le violazioni di carattere tributario, qualora ne ricorrano i presupposti si applica, a richiesta del contribuente, l’istituto dell’accertamento con adesione, così come previsto dall’art. 8 del presente regolamento. 4. La mancata risposta da una richiesta degli uffici è sanzionabile decorsi sessanta giorni dalla data della stessa richiesta. Sulla lettera dell’ufficio deve essere indicato il termine entro il quale deve pervenire la risposta decorso il quale decorre la sanzione. ART. 30 – Versamento diretto 1. Il versamento diretto da parte dei soggetti obbligati deve essere effettuato in conformità alle disposizioni contenute nel regolamento di contabilità del Comune. 2. Le disposizioni contenute nei regolamenti che disciplinano le singole entrate debbono consentire ai soggetti obbligati che i versamenti siano effettuati con le modalità e forme ispirate al principio della economicità della riscossione quali il versamento diretto, il versamento tramite conto corrente postale e gli accrediti elettronici e quant’altro previsto dalla normativa vigente 3. Razionalizzare le modalità di esecuzione dei versamenti, sia in autoliquidazione che a seguito di accertamenti, prevedendo, in aggiunta e/o in sostituzione del pagamento tramite il concessionario della riscossione, il versamento sul ccp intestato al tesoriere comunale direttamente presso la tesoreria medesima, nonché il pagamento tramite il sistema bancario e postale, on line e con carte di credito e/o simili. 4. Si istituisce la possibilità di stabilire differenti termini per i versamenti per situazioni particolari; 5. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri; 6. L’obbligazione pecuniaria può essere estinta con compensazione (art. 8 statuto del contribuente, Legge 212/00). L’importo oggetto delle compensazione deve essere liquido certo ed esigibile e comunicato al contribuente e riguardare esclusivamente entrate comunali. Il contribuente può richiedere di compensare un credito tributario comunale e/o derivante da altre entrate comunali, ma non può effettuare spontaneamente la compensazione prima di aver ricevuto la comunicazione del funzionario competente alla gestione dell’entrata dalla quale risulti l’ammontare ammesso alla compensazione. Ad avvenuta compensazione verrà inviata comunicazione al contribuente. Gli uffici comunali interessati provvedono ad emettere gli atti ed effettuare le necessarie conseguenti registrazioni al fine di far risultare saldato l’importo compensato nel rispetto del principio della competenza dell’anno di imposta. 1. Le somme dovute per tassa annuale e/o giornaliera, sanzioni ed interessi relative a entrate tributarie, devono essere versate sui conti correnti postali intestati a detti tributi comunali aperti in collaborazione con il tesoriere comunale e del servizio affissioni e pubblicità per la durata del contratto di appalto. Le somme dovute per tributi - la cui riscossione è gestita direttamente dal comune - le sanzioni e gli interessi relativi dovute da contribuenti residenti estero o che si trovano all’estero al momento del pagamento possono essere versate direttamente –a mezzo servizio bancario - al Tesoriere Comunale evidenziando nella causale di versamento di che tributo comunale si tratta, l’anno di imposizione e specificando gli importi versati per sanzioni ed interessi. Per facilitare tutti i contribuenti e’ previsto il pagamento on line e con carte di credito e simili e il versamento diretto allo sportello del tesoriere comunale in Zoagli. Per facilitare il pagamento di Cosap e Tarsu giornaliera da parte degli utenti non titolari di posto fisso (spuntisti) è possibile, previo versamento del corrispondente importo sul relativo ccp intestato alla tesoreria e specifico del tributo, acquistare schede prepagate da utilizzare per il pagamento della Cosap e Tarsu mediante consegna delle relative cedole il giorno del loro utilizzo all’agente di p.u. che rileva la presenza o all’ufficio tributi. 2. Per calcolare l’ammontare dovuto per le schede prepagate cosap si utilizza come superficie la superficie media. Art.32 – Riscossione coattiva 1. La riscossione coattiva dei tributi viene effettuata con la procedura di cui al DPR 29/9/1973, N. 602, se affidata ai concessionari del servizio di riscossione con la procedura di cui al DPR 28/1/1988, n 43, ovvero con quella indicata dal R.D. 14/4/1910, N. 639, se svolta in proprio dall’ente locale o affidata agli altri soggetti menzionati alla lettera b) del comma 4, dell’art. 52 del decreto legislativo 15/12/1997 n. 446; 2. Dall’1/1/2002 la Tarsu è riscossa direttamente con le modalità di cui all’art. 29. In base alle disposizioni del D. Lgs 22/2/1999 n. 46 art. 17 c. 3, la procedura di cui al DPR 29/9/1973 n. 602 si applica esclusivamente alla riscossione di entrate per le quali è già in atto detta procedura. Art. 33 – Autotutela 1. Il comune, con provvedimento del funzionario responsabile del tributo, se previsto per legge e nominato dalla Giunta Comunale, o dal funzionario responsabile dell’ufficio nominato dal Sindaco, negli altri casi, può annullare o revocare totalmente o parzialmente gli atti amministrativi ritenuti illegittimi; 2. L’autotutela può essere esercitata sia spontaneamente dal Comune che su richiesta del soggetto obbligato. 3. Nell’ipotesi in cui il soggetto che svolge l’attività di accertamento è diverso da quello che svolge l’attività di riscossione, il potere di annullamento spetta ad entrambi con riferimento agli atti di propria competenza emanati. 4. In pendenza del termine per ricorrere in giudizio o in ipotesi di giudizio instaurato e fino alla decisione di primo grado, l’annullamento deve essere proceduto dall’analisi dei seguenti fattori: - grado di probabilità di soccombenza dell’amministrazione; - valore della lite; - costo della difesa; - costo derivante da inutili carichi di lavoro. 5. Anche quando il provvedimento sia divenuto definitivo il funzionario è tenuto ad annullarlo quando risulti palesemente illegittimo ed in particolare qualora: a) vi sia una doppia imposizione; b) vi sia un errore di persona; c) i pagamenti siano stati regolarmente eseguiti; d) il calcolo sia errato nella determinazione delle somme dovute; e) sussistano i requisiti per la fruizione di regimi agevolativi. 6. Nel potere di annullamento o di revoca di cui al comma 1) deve intendersi compreso anche il potere di disporre la sospensione degli effetti dell’atto che appaia illegittimo o infondato. In caso di pendenza del giudizio, la sospensione degli effetti dell’atto disposta anche anteriormente alla proposizione del riscorso giurisdizionale cessa con la notificazione, da parte dello stesso organo, di un nuovo atto, modificativo o confermativo di quello sospeso; il soggetto obbligato può impugnare insieme a quest’ultimo, anche l’atto modificato o confermato 1. L’ingiunzione fiscale è l’atto esecutivo emesso dal servizio tributi per le entrate tributarie e patrimoniali gestite da detto servizio, e, dai restanti servizi per le altre entrate nei confronti di contribuenti, utenti, persone fisiche e giuridiche, enti ecc., morosi contenente l’intimazione a pagare le somme sullo stesso indicate per la causale, tributo, canone, obbligazione patrimoniale, interessi, sanzioni, spese, ecc. ivi specificate entro trenta (30) giorni dalla notifica per i provvedimenti a contenuto non tributario ed entro sessanta (60) giorni per quelli a carattere tributario, sotto pena di esecuzione forzata, a seguito di emissione di avvisi di liquidazione e/o accertamenti definitivi (ovvero regolarmente notificati e non impugnati nei termini di legge) e/o avvisi bonari tarsu non pagati nei termini e già oggetto di sollecito con lettera raccomandata A.R. Rimane soggetto passivo il possessore del bene che abbia perduto la detenzione della cosa, ma non il relativo possesso, quando il bene è sottoposto a provvedimento giudiziale cautelare reale e ciò sino al trasferimento del possesso dell’immobile ad altro soggetto. Nei casi in cui è nominato un custode, sarà costui a provvedere agli adempimenti in nome e per conto del soggetto passivo L’ingiunzione è resa esecutiva con la firma apposta dal funzionario, come in precedenza individuato, ai sensi dell’art. 229 del D.Lgs 19/2/1988 n. 51/88. La notifica dell’ingiunzione può essere fatta sia dall’Ufficiale Giudiziario che dal messo all’uopo nominato e sia mediante invio di raccomandata di atto giudiziario effettuato nei modi e termini di legge. Le spese e i diritti notifica saranno a carico del debitore. Per gli atti a contenuto tributario decorsi sessanta giorni dalla notifica e per i restanti atti decorsi trenta giorni dalla notifica l’ingiunzione è definitiva ed è titolo per l’esecuzione forzata sui beni del creditore. Se nei termini di cui in precedenza, trenta o sessanta a seconda la natura dell’atto, il debitore al quale è stato notificato l’atto (tramite ufficiale giudiziari) non ha effettuato il pagamento né ha impugnato il provvedimento il funzionario, come in precedenza individuato, prima di provvedere, tramite Ufficiale Giudiziario all’esecuzione forzata sui beni del creditore il responsabile dell’entrata deve accertare: - se è in corso procedura fallimentare: in tal caso notificare gli atti al curatore, - se sono in corso procedure di liquidazione e in tal caso notificare gli atti al liquidatore. - se è possibile attivare altre procedure, meno onerose per il Comune, per il recupero delle somme come ad esempio “atti di pignoramento di crediti del debitore verso terzi (D.L. 268/2006 art.2 ecc.), fermo amministrativo su beni mobili ed iscrizione di ipoteca su beni immobili (c.2 6 quinques art. 35 L.248/2006)” “pignoramento quinto dello stipendio” ecc. Se il contribuente è assistito economicamente dai servizi sociali comunali e/o distrettuali l’assistente sociale, su richiesta, anche verbale, del responsabile del servizio interessato, relazionerà sulla situazione economica del contribuente sulla base della documentazione acquisita a norma di legge. Della situazione risultante verrà informata l’amministrazione comunale. Avverso l’ingiunzione di pagamento il debitore può produrre ricorso od opposizione nel termine di sessanta giorni dalla notifica dinanzi la Commissione Tributaria Provinciale se trattasi di tributi comunali o canoni comunali (cosap). Nei rimanenti casi entro trenta giorni dalla notifica nanti il Tribunale ordinario. 1. In via generale, e fermo restando le diverse modalità eventualmente previste dalla legge o dal regolamento disciplinante ogni singola entrata, qualsiasi somma spettante al Comune può essere pagata, entro i termini stabiliti, mediante: a) versamento diretto alla Tesoreria Comunale; b) versamenti nei conti correnti postali intestati al Comune per specifiche entrate, ovvero nel conto corrente postale intestato al Comune – Servizio di Tesoreria; c) disposizioni, giroconti, bonifici, accreditamenti ed altre modalità similari tramite istituti bancari e creditizi, a favore della tesoreria comunale; d) mediante Pos – Pagobancomat e carte di credito di Istituti finanziari convenzionati con il Tesoriere Comunale. Le convenzioni relative devono essere previamente approvata dal Comune. e) mediante modello F24 ove consentito dalla legge. Le eventuali convenzioni relative devono essere previamente approvata dal Comune 1. I responsabili di ciascuna entrata, gestita direttamente dall’Ente, provvedono all’organizzazione delle attività di controllo e riscontro dei versamenti, delle dichiarazioni e delle comunicazioni nonché di qualsiasi altro adempimento posto a carico dell’utente o del contribuente dalle leggi e dai regolamenti. 2 Le attività di cui al comma 1 possono essere effettuate anche mediante affidamento, in tutto o in parte, a terzi in conformità ai criteri stabiliti all’art. 52 del D.Lgs 15-12-1997 n. 446. 3. La Giunta Comunale, su proposta motivata del responsabile dell’entrata, può affidare a terzi con convenzione ogni attività di rilevazione materiale dei presupposti necessari all’accertamento dell’entrata. 1 La contestazione, riguardante sia l’omissione totale o parziale che il ritardo del pagamento di somme non aventi natura tributaria, è effettuata con atto scritto nel quale devono essere indicati tutti gli elementi necessari al destinatario ai fini della precisa individuazione del debito originario, degli interessi, delle eventuali sanzioni nonché l’ulteriore termine assegnato per l’adempimento. 2. Gli atti indicati nel precedente comma sono comunicati ai destinatari tramite il servizio postale, mediante raccomandata con avviso di ricevimento. 3. Gli interessi sono conteggiati al tasso legale con maturazione giorno per giorno e calcolati dalla data di scadenza del mancato versamento.
ART. 4 bis Agevolazioni, riduzioni, esenzioni
CAPO III GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE
ART. 26 bis Errati versamenti
ART. 28 - Capacità di stare in giudizio
Art. 31 – Riscossione diretta
ART. 34 Ingiunzione fiscale
CAPO IV GESTIONE DELLE ENTRATE PATRIMONIALI
Art. 35 Modalità di pagamento
ART. 36 Attività di riscontro
ART. 37 Omissione e ritardo dei pagamenti