Regolamento per l'applicazione dell'imposta sugli immobili (ICI)
Allegato A alla deliberazione di C.C. n. 21 del 25.03.2009
REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI)
CAPO I - norme generali.
ART. 1 - oggetto e scopo del regolamento
ART. 2 - descrizioni di fabbricati ed aree
ART. 3 - fabbricati rurali
ART. 4 - immobili utilizzati da enti non commerciali
ART. 5- abitazione principale ed equiparazioni
ART. 6 - pertinenze
ART. 7 - aree fabbricabili - accertamenti
ART. 8 - abitazioni – condizioni di applicabilità delle aliquote
ART. 9 - fabbricati inagibili o inabitabili
ART. 10 - versamenti
ART. 11- rimborsi - compensazioni
ART. 12 - disciplina dei controlli
ART. 13 - partecipazione all’attività di accertamento fiscale
ART. 14 - sanzioni ed interessi
ART. 15 - contenzioso
ART. 16 - organizzazione del servizio e rapporti con il contribuente
CAPO II - compenso incentivante al personale addetto.
ART. 1 - compenso incentivante al personale addetto e utilizzazione del fondo
CAPO III - norme finali.
ART. 1 - norme abrogate
ART. 2 - pubblicità del regolamento e degli atti
ART. 3 - entrata in vigore del regolamento
ART. 4 - casi non previsti dal presente regolamento
ART. 5 - rinvio dinamico
ART. 1- Oggetto e scopo del regolamento.
1. Il presente regolamento integra le norme di legge che disciplinano l'imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. In particolare, con il presente regolamento, viene esercitata la potestà regolamentare attribuita ai comuni con quanto disposto dal combinato degli artt. 52 e 59 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, nonchè dell'art. 50 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
3. Le norme del presente regolamento sono finalizzate ad assicurare che l'attività amministrativa persegua i fini determinati dalla legge, con i criteri di economicità, ed efficacia e di pubblicità e con le procedure previste per i singoli procedimenti.
Presupposto dell'imposta è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli, siti nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa.
Art. 2
Descrizione di fabbricati ed aree
Ai fini dell'imposta di cui all'articolo 1:
a) per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato od accatastato;
b) per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Ai fini della individuazione della edificabilità è sufficiente che lo strumento urbanistico generale risulti semplicemente adottato dal comune, ancorchè non ancora approvato dalla regione, senza che abbia alcuna rilevanza il fatto che sia stato adottato anche lo strumento attuativo del medesimo.
c) per terreno agricolo si intende il terreno adibito all' esercizio delle attività indicate nell'articolo 2135 del codice civile.
I terreni adibiti all’ esercizio delle attività suddette, posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli che esplicano la loro attività a titolo principale - soggetti meglio indicati e descritti al successivo articolo - sui quali persiste l'utilizzazione agro- silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali non sono considerati aree fabbricabili.
Art. 3
Fabbricati rurali
Non sono soggetti all’imposta i fabbricati o porzioni di fabbricati, destinati all’edilizia abitativa,
riconosciuti fiscalmente rurali, purchè vengano soddisfatte integralmente tutte le seguenti
condizioni:
a) il fabbricato deve essere utilizzato quale abitazione:
1) dal soggetto titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale sul terreno per esigenze connesse all'attività' agricola svolta;
2) dall'affittuario del terreno stesso o dal soggetto che con altro titolo idoneo conduce il terreno a cui l'immobile e' asservito;
3) dai familiari conviventi a carico dei soggetti di cui ai punti 1) e 2) risultanti dalle certificazioni anagrafiche; da coadiuvanti iscritti come tali a fini previdenziali;
4) da soggetti titolari di trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolta in
agricoltura;
5) da uno dei soci o amministratori delle società agricole di cui all'articolo 2 del D.Lgs
29 marzo 2004, n. 99, aventi la qualifica di imprenditore agricolo professionale;
I soggetti di cui ai punti 1), 2) e 5) devono rivestire la qualifica di imprenditore agricolo ed essere iscritti nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580;
b) nel caso di unità immobiliare utilizzata da più soggetti congiuntamente i requisiti devono sussistere almeno in capo ad uno;
c) Il terreno cui il fabbricato è asservito deve avere una superficie non inferiore a 3.000
metri quadrati ed essere censito al catasto terreni con attribuzione di reddito agrario, essendo il terreno ubicato in comune considerato montano ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 31 gennaio 1994, n. 971;
d) Il volume di affari derivante da attività agricola del soggetto che conduce il fondo deve risultare superiore ad un quarto del suo reddito complessivo determinato senza far confluire in esso i trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolta in agricoltura.
Il volume di affari dei soggetti che non presentano la dichiarazione ai fini dell’ IVA si presume pari al limite massimo previsto per l’esonero dall’articolo 34 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633.
Si precisa che se non viene esercitata da nessuno l’attività agricola sul terreno, gli agricoltori in pensione non hanno diritto ad alcuna esenzione;
e) I fabbricati ad uso abitativo, che hanno le caratteristiche delle unità immobiliari urbane appartenenti alle categorie A/1 ed A/8, ovvero le caratteristiche di lusso previste dal decreto del Ministro dei Lavori pubblici 2 agosto 1969, adottato in attuazione dell’articolo 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969, non possono comunque essere riconosciuti rurali.
Si riconosce inoltre carattere di ruralità alle costruzioni strumentali necessarie allo svolgimento dell’ attività agricola di cui all'articolo 2135 del Codice Civile espressamente
previste dall’articolo 32 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, in particolare destinate:
1) - alla protezione delle piante;
2) - alla conservazione dei prodotti agricoli;
3) - alla custodia delle macchine agricole, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la
coltivazione e l'allevamento;
4) - all'allevamento e al ricovero degli animali;
5) - all'agriturismo, in conformità a quanto previsto dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96.
Art. 4
Immobili utilizzati da Enti non commerciali
Ai sensi del comma 1 lettera c), dell'art. 59 del D. Lgs. 446/97, si stabilisce che l'esenzione dall' ICI, prevista all'art. 7 comma 1 lettera i) del D.Lgs. 504/92, concernente gli immobili utilizzati da Enti non commerciali, compete esclusivamente per i fabbricati, a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati per le finalità prescritte, effettuate in modo da escludere qualsiasi risvolto di tipo commerciale dall’attività, siano anche posseduti dall'Ente non commerciale, secondo quanto previsto all' art. 87 (ora 73), comma 1, lettera C) del Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 e successive modificazioni.
Art. 5
Abitazione principale ed equiparazioni
Per abitazione principale si intende, l’unità immobiliare in cui il contribuente che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, dimori abitualmente con i suoi familiari in conformità con le iscrizioni anagrafiche e nel rispetto dell’ art. 144 del C.C.
L’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che abbiano
dovuto trasferire, senza soluzione di continuità, la residenza in istituti di ricovero o sanitari a
seguito di ricovero permanente, è assimilata all’ abitazione principale a condizione che la stessa non risulti locata, abitata o comunque utilizzata da altri soggetti, a qualunque titolo.
E’ altresì per legge assimilata ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta dal soggetto passivo che a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale.
Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivise, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, agli alloggi regolarmente assegnati dagli ex Istituti autonomi per le case popolari ora A.R.T.E.
Equiparazione all’abitazione principale
Sono equiparate alle abitazioni principali le abitazioni concesse in uso gratuito a titolo di abitazione principale a parenti (i coniugi non sono parenti) in linea retta entro il 1° grado a condizione che nelle stesse abbiano la residenza anagrafica.
Sono altresì’ equiparate alle abitazioni principali le abitazioni concesse in uso gratuito a titolo di abitazione principale a parenti in linea retta e collaterale entro il 2° grado a condizione che nelle stesse abbiano la residenza anagrafica e venga prodotta copia del contratto di comodato d’uso gratuito regolarmente registrato in assenza del quale il contribuente non avrà diritto all’esenzione.
Agli effetti del comma 1 lettera d dell’art. 59 del D.Lgs. 446/97 si stabilisce che vengono considerate parte integrante dell’abitazione principale, ancorché distinte a catasto, a condizione che l’utilizzo avvenga da parte del proprietario o titolare del diritto reale godimento per il numero massimo di n. 1 immobile di categoria C2 (soffitta/cantina) e di n. 1 posto auto o box cat. C6 senza limiti di distanza dall’abitazione principale. Per le pertinenze superiori al n. di due unità, si applica l’aliquota ordinaria.
ART. 6
Pertinenze.
(D.Lgs. 15 dicembre 1997, n.446 art. 59, comma 1, lettere d) ed e)
Agli effetti dell'applicazione delle agevolazioni in materia di imposta comunale sugli immobili, si considerano parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze, dichiarate tali dal contribuente, ancorché distintamente iscritte in Catasto (box o posto auto, cantina o soffitta nel raggio max di 500 metri dall’abitazione principale). L'assimilazione opera a condizione che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, dell'abitazione nella quale abitualmente dimora, sia proprietario o titolare del diritto reale di godimento e che sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione ai sensi dell'art. 817 C.C..
Art. 7
Aree Fabbricabili - accertamenti
Per le aree fabbricabili il valore è costituito da quello venale in commercio come stabilito dall’art.5, comma 5, del decreto legislativo n. 504/1992.
L’ufficio Tributi procede all’accertamento delle le aree fabbricabili sulla base dei dati risultanti in sede di dichiarazione del soggetto passivo e dei dati trasmessi dalla competente Area Tecnica –Settore Urbanistica, nonché dai dati rilevati dall'Agenzia del Territorio e dall’Agenzia delle Entrate.
L’Ufficio Tecnico che provvede al rilascio della concessione edilizia, ne trasmette copia all’Ufficio Tributi. Il valore venale dell’area fabbricabile rilevata sarà determinato a seguito di perizia effettuata da incaricato del Comune e verrà rivalutato d’ufficio ogni anno dell’indice ISTAT e fino ad accatastamento dell’immobile.
Il soggetto passivo può autonomamente provvedere alla valutazione venale dell’area fabbricabile mediante perizia di tecnico iscritto all’Albo.
Sono sottoposti a rettifica i valori delle aree fabbricabili indicati dal soggetto passivo solo se inferiori a quanto determinato a seguito di perizia effettuata da incaricato del Comune.
La comunicazione di possesso o dell'attribuzione di edificabilità (variante al P.R.G.) delle aree fabbricabili deve essere trasmessa dal contribuente all'Ufficio Tributi entro 90 (novanta ) giorni dalla data dell'evento.
Art. 8
Abitazioni – Condizioni di applicabilità delle aliquote
In considerazione del fatto che la sussistenza di un diritto non esime dall’obbligo di produrne comunicazione all’ufficio tributi dell’Ente impositore entro e non oltre 90 giorni dall’evento, si riportano espressamente le seguenti condizioni:
aliquota agevolata:
- Immobili di categoria A1 – A8 e A9 adibiti ad abitazione principale ove il soggetto passivo risulti anagraficamente residente.
- Immobile di proprietà di italiani residenti all’estero (A.I.R.E.) a condizione che l’immobile in questione sia l’unico di proprietà sul territorio nazionale e che lo stesso non risulti locato o diversamente utilizzato, a qualunque titolo, da altri soggetti.
Per tali immobili il soggetto passivo, oltre all’aliquota agevolata, ha diritto all’attribuzione della detrazione per abitazione principale determinata nella misura di € 129,11.
- Immobili ad uso abitativo locati con contratto registrato a persone ivi residenti a seguito di comunicazione all’ufficio tributi dell’Ente impositore entro 90 giorni dall’evento unitamente alla copia del contratto di locazione debitamente registrato o dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà.
- L’aliquota agevolata nei casi di cui ai precedenti commi dell’art. 8, non si estende alle pertinenze.
L'applicazione dell'aliquota agevolata, visti i termini di novanta giorni, decorre dal momento in cui si é verificata la variazione; oltre tale termine decorre dalla data di presentazione della variazione.
Nell'autocertificazione e/o comunicazione il contribuente si impegna a fornire, su richiesta del servizio tributi, entro dieci giorni ogni documento, atto o certificato necessario per la verifica della dichiarazione presentata.
Il proprietario si impegna altresì a comunicare immediatamente ogni variazione della situazione esistente.
La mancata presentazione dei documenti richiesti comporterà automaticamente la perdita dell'agevolazione con decorrenza retroattiva.
Qualora analoga richiesta/comunicazione sia già stata prodotta per gli anni d’imposta
pregressi, ferma restando la sussistenza degli stessi requisiti, essa non deve essere ripetuta.
L’applicabilità dell’aliquota agevolata è comunque limitata al periodo temporale in cui la persona diversa dal proprietario risulta ivi anagraficamente residente.
Art. 9
Fabbricati inagibili o inabitabili
L'imposta è ridotta al 50% per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistano tali condizioni.
Requisiti:
L'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria. Il fabbricato può essere costituito da una o più unità immobiliari (unità immobiliari individuate secondo le vigenti procedure di accatastamento), anche con diversa destinazione d'uso, ove risulti inagibile o inabitabile l'intero fabbricato o le singole unità immobiliari. In quest'ultimo caso le riduzioni d'imposta dovranno essere applicate alle sole unità immobiliari inagibili o inabitabili e non all'intero edificio.
Si intendono tali i fabbricati o le unità immobiliari con le sottodescritte caratteristiche:
immobili che necessitano di interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'art. art.3 c.1 lett. c, d, D.P.R. 06/06/2001 N.830, ed ai sensi delle disposizioni contenute nel vigente regolamento edilizio comunale e che risultino diroccati, pericolosi e fatiscenti.
A titolo esemplificativo, si possono ritenere tali se ricorrono le seguenti condizioni:
- strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) con gravi lesioni che possano costituire pericolo e possano costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo;
- strutture verticali (muri perimetrali o di confine) con gravi lesioni che possano costituire pericolo e possano far presagire danni a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;
- edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di demolizione o ripristino atta ad evitare danni a cose o persone;
- edifici che per le loro caratteristiche intrinseche ed estrinseche di fatiscenza non siano compatibili all'uso per il quale erano destinati, quali la vetustà della costruzione
L'inagibilità o inabitabilità può essere accertata:
- mediante perizia tecnica da parte dell'ufficio tecnico comunale, con spese a carico del proprietario;
- da parte del contribuente con dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà e obbligatoriamente corredata da materiale fotografico.
in caso di contestazione, la valutazione finale sarà riservata all’Ufficio Tecnico del Comune.
Sono altresì considerati inagibili e/o inabitabili gli edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di demolizione o di ripristino per evitare danni a cose e persone.
Art. 10
Versamenti
1) I versamenti dell'imposta comunale sugli immobili devono essere eseguiti da ogni contitolare per la propria percentuale di possesso. Non sono ammesse le compensazioni tra contitolari. I contribuenti dovranno effettuare i versamenti dell'imposta in autotassazione, sul conto corrente intestato alla Tesoreria comunale. Quanto precede non esclude il diritto del contribuente di procedere al versamento spontaneo del proprio debito tributario anche mediante F24 nel solo caso in cui ciò sia consentito espressamente dalla legge.
2) Il mancato utilizzo delle predette modalità di pagamento, diverse da quelle stabilite nel regolamento comunale, comporta l'applicazione della sanzione per infrazioni di carattere formale prevista dal terzo comma dell'art. 14 del decreto legislativo n. 504/92, come sostituito dall'art. 14 del decreto legislativo n .473 /97.
3) I versamenti ICI effettuati entro il 16/12 e relativi all'esercizio in corso (2° rata) assorbono e conguagliano l'acconto Ici sanando e/o compensando eventuali errori del versamento stesso quando la differenza ancora da versare non supera il 30% della somma dovuta in acconto; è invece sempre possibile conguagliare la maggior somma versata in acconto con la rata di dicembre.
Art. 11
Rimborsi – Compensazioni
I contribuenti possono richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento, ovvero, da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
L’Ente è tenuto a corrispondere ai contribuenti eventuali interessi a partire dalla data di ricevimento delle istanze di rimborso.
Su richiesta dei contribuenti le somme a credito possono essere compensate con quelle a debito anche riferite ad annualità diverse.
Non si effettuano rimborsi/compensazioni per somme inferiori ai 12 euro.
Art. 12
Disciplina dei controlli.
(D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 59, comma 1, lettera e) nn.2 e 3).
1. E' fissato il termine di decadenza del 31 dicembre del 5° anno successivo a quello cui si riferisce l'imposizione, per la notifica, al contribuente, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, del motivato avviso di accertamento per omesso, parziale o tardivo versamento con la liquidazione dell'imposta o maggiore imposta dovuta delle sanzioni e degli interessi.
4. Il responsabile dell'ufficio tributi, in relazione al disposto dell'art. 59, comma 2, lettera e) n. 5 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, avrà cura di prendere tutte le iniziative utili per il potenziamento dell'attività di controllo mediante collegamenti con i sistemi informativi immobiliari del Ministero delle Finanze e con le altre banche dati rilevanti per la lotta all'evasione.
5. La disciplina del presente articolo, in relazione al disposto dell'art. 59 comma 3, del D.Lgs. n.446/97, trova applicazione anche per gli anni pregressi.
7. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono riscosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente meditante ingiunzione fiscale.
8. Il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto esecutivo.
Art. 13
Partecipazione all’attività di accertamento fiscale
L’art. 1 del D.L. 30/9/2005 n. 203 e succ. modificazioni ha previsto la partecipazione dei Comuni all’attività di accertamento fiscale su particolari fattispecie tributaria, incentivata mediante il riconoscimento di una quota pari al 30% delle maggiori somme relative ai tributi statali riscosse a titolo definitivo. L’ufficio Tributi, dopo apposita attività istruttoria, trasmetterà all’Agenzia delle Entrate segnalazioni qualificate volte a far emergere comportamenti elusivi ed evasivi.
Art. 14
Sanzioni ed interessi
1. Per l'omessa presentazione della dichiarazione o denuncia si applica la sanzione amministrativa dal 100% al 200% del tributo dovuto con un minimo di € 51,00.
3. Se l'omissione o l'errore attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta , si applica la sanzione amministrativa da € 51 a € 258,00. La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero la mancata restituzione dei questionario nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele.
4. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui e' commessa la violazione.
5. La sanzione da applicare in caso di omessa, parziale, tardivo versamento è pari al 30% dell'imposta o della maggiore imposta dovuta, ai sensi dell'art 13 c. 1 del D.Lgs. 471/97;
6. Sugli accertamenti e rimborsi emessi successivamente al 1/01/07 si applicano gli interessi legali calcolati con maturazione giorno per giorno.
Art. 15
Contenzioso
Contro gli avvisi di accertamento e di liquidazione, i ruoli, le cartelle di pagamento, gli avvisi di mora, i provvedimenti di irrogazione di sanzioni, i dinieghi di rimborso, possono essere proposti ricorsi alla Commissione Tributaria Provinciale di Genova, entro 60 giorni dalla data di notificazione degli atti impugnati, secondo le disposizioni del D.lgs 31.12.1992, n.546 e successive modificazioni.
ART.16
Organizzazione del servizio e rapporti con il contribuente
I rapporti tra Amministrazione e contribuente sono basati sui principi di collaborazione e buona fede. L’Amministrazione è orientata al controllo sostanziale degli adempimenti posti a carico del contribuente e tutela l’affidamento e la buona fede ai sensi dell’art.10 dello statuto del Contribuente.
Deve essere garantita la chiarezza e la conoscenza degli atti. Questi ultimi sono soggetti a riesame, anche su istanza del contribuente, per l’esercizio del potere di autotutela. E’ inoltre recepito il diritto di interpello, pertanto ciascun contribuente ha facoltà di richiedere chiarimenti o pareri così come previsto dalla legge 27 luglio 2000 n. 212.
CAPO II - COMPENSO INCENTIVANTE AL PERSONALE ADDETTO
Art. 1
Compenso incentivante al personale addetto e utilizzazione del fondo.
( Legge 23/12/1996 n. 662 art. 3 comma 57 e D.Lgs. 15 dicembre 1997, n.446, art. 59, comma 1, lettera p).
1. Per incentivare l'attività di controllo, una percentuale delle somme regolarmente riscosse nell'anno precedente e non contestate - in sede di recupero delle morosità - a seguito dell'emissione di avvisi di liquidazione e accertamento dell'imposta comunale sugli immobili, al netto delle eventuali spese derivanti dall'assunzione di personale straordinario e di quelle relative al potenziamento informatico del servizio tributi, viene destinato alla costituzione di un fondo da ripartire annualmente tra il personale dell'Ente che ha partecipato a tale attività.
La Giunta è competente alla regolamentazione delle relative modalità e alla concreta determinazione della percentuale da erogarsi.
2. La liquidazione dei compensi incentivanti sarà disposta dal responsabile del servizio entro il 31 marzo successivo.
CAPO III - NORME FINALI
Art. 1
Norme abrogate
1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esse contrastanti.
Art. 2
Pubblicità del regolamento e degli atti.
Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 240, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.
Art. 3
Entrata in vigore del regolamento.
1. Il presente regolamento entra in vigore il primo gennaio dell'anno 2009, unitamente alla deliberazione di approvazione viene comunicato al Ministero delle Finanze entro 30 giorni della sua esecutività ed è reso pubblico mediante avviso sulla Gazzetta Ufficiale.
2. Le successive variazioni avranno decorrenza dal 1° gennaio dell'anno finanziario di riferimento;
Art. 4
Casi non previsti dal presente regolamento.
Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione:
- le leggi nazionali e regionali
- lo statuto comunale
· i regolamenti comunali.
Art.5
Rinvio dinamico.
Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme statali e regionali.
In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento si applica la normativa sopraordinata.
Marzo 2009 SS/le