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Regolamento delle Entrate
CAPO I – ENTRATE COMUNALI Art. 1 Oggetto del Regolamento 1. Il presente regolamento disciplina le entrate proprie del Comune, anche tributarie, in conformità ai principi dettati dall’art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. 2. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si fa rinvio alle norme vigenti ed alle altre disposizioni contenute nei regolamenti del Comune. Art. 2 Definizione delle entrate 1. Sono da considerarsi entrate tributarie quelle derivanti dall’applicazione delle leggi statali, emanate in attuazione al principio di riserva di cui all’art. 23 della Costituzione, che individuano e definiscono le fattispecie imponibili, i soggetti passivi e l’aliquota massima dei tributi comunali. 2. Sono da considerarsi entrate patrimoniali quelle che non rientrano fra quelle specificate nel comma 1, quali: rendite patrimoniali e assimilate e relativi accessori, canoni e proventi derivanti dall’uso o dal godimento particolare di beni comunali, corrispettivi e tariffe per la fornitura di beni e di servizi pubblici, qualsiasi altra somma spettante al Comune per disposizione di legge, regolamenti o a titolo di liberalità. ART. 3 Regolamenti specifici delle entrate 1. Per ciascuna tipologia di entrata il Comune può adottare specifico regolamento. Detti regolamenti sono approvati non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento del bilancio stesso, salvo specifiche disposizioni di legge. 2. Per quanto non regolamentato dal Comune si fa rinvio alle disposizioni di leggi vigenti. ART. 4 Determinazione delle aliquote dei tributi e delle tariffe delle entrate patrimoniali 1. Il comune approva le aliquote dei tributi e le tariffe dei prezzi pubblici ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione, salvo che la legge non disponga altrimenti. 2. Le aliquote dei tributi e le tariffe dei prezzi pubblici si intendono confermate per l’esercizio successivo qualora non modificate entro il termine stabilito dalla legge per l’approvazione del bilancio preventivo. 1. Le agevolazioni, riduzioni ed esenzioni sono disciplinate dal Consiglio Comunale con i regolamenti specifici riguardanti la singola entrata o, in mancanza di questi ultimi, con le deliberazioni di approvazione delle aliquote, dei prezzi e delle tariffe di cui al precedente articolo 4. 2. Nel caso in cui leggi successive all’entrata in vigore dei regolamenti specifici o delle deliberazioni di cui al comma 1 prevedano ulteriori agevolazioni, riduzioni ed esenzioni, queste ultime sono applicabili soltanto previa modifica dei regolamenti o con specifica deliberazione consiliare, con la sola eccezione del caso in cui la previsione di legge abbia carattere imperativo immediato. CAPO II – GESTIONE DELLE ENTRATE ART. 5 Modalità di gestione delle entrate 1.Il Comune sceglie la forma di gestione delle proprie entrate, in conformità ai criteri stabiliti dall’art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446; 2. L’accertamento e la riscossione dei tributi e delle altre entrate possono essere effettuati mediante riscossione diretta, attraverso il Concessionario, il tesoriere, l’Ufficio Postale, il conto corrente postale intestato al tesoriere e il sistema bancario quanto precede non esclude il diritto del contribuente di procedere al versamento spontaneo del proprio debito tributario mediante F24 nel solo caso in cui cio’ sia consentito espressamente dalla legge. 3. Il visto di esecutività sui ruoli per la riscossione dei tributi e delle altre entrate e sulle ingiunzioni fiscali è apposto, in ogni caso dal funzionario responsabile del tributo, quando previsto per legge e nominato dalla Giunta Comunale e, per le restanti entrate, il funzionario responsabile dell’ufficio. ART. 6 Soggetti responsabili delle entrate 1. La responsabilità della gestione delle entrate è attribuita, mediante il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.), ai funzionari dei servizi generatori delle singole risorse d’entrata. 2. Al funzionario individuato al comma 1 sono conferite le funzioni ed i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell’entrata; il predetto funzionario sottoscrive ogni provvedimento, anche di natura sanzionatoria, connesso alla gestione dell’entrata, compresi gli atti di annullamento, di revoca e di sospensione derivanti dall’esercizio dell’autotutela da parte del Comune ivi comprese le richieste al curatore fallimentare, le istanze di insinuazione tardiva, ed ogni altra attività prevista dalla legge o dal tributo o dall’entrata patrimoniale. 3. I responsabili dell’entrata provvedono a porre in atto quanto necessario, in diritto e in fatto, all’acquisizione delle risorse, trasmettendo al Servizio Finanziario copia della documentazione in base alla quale si è proceduto all’accertamento dell’entrata come previsto dall’art. 179 del D.Lgs. 18-08-2000 n. 267, entro i dieci giorni successivi all’accertamento medesimo. 4. Qualora il perseguimento delle entrate sia stato affidato a terzi, come previsto dall’art. 52, comma 5, lett. b) del D.Lgs 15 dicembre 1997 n. 446, il responsabile dell’entrata vigila sull’osservanza della relativa convenzione d’affidamento ART. 7 Attività di liquidazione, di accertamento e di rettifica 1. L’attività di liquidazione, di accertamento e di rettifica delle entrate deve essere esercitata dal Comune o dal concessionario sulla base dei principi di semplificazione, di trasparenza, e di pubblicità dell’azione amministrativa. 2. Il Comune, nel caso di gestione in economia o il Concessionario, nel caso di affidamento a terzi, dovranno istituire un apposito sportello in grado di fornire ai cittadini le informazioni ed i chiarimenti necessari per il corretto adempimento dei loro obblighi. 3. Gli atti dei contribuenti devono essere comunicati con le modalità idonee a garantire che il loro contenuto non sia conosciuto da soggetti diversi dal loro destinatario. Della documentazione sottoscritta dal contribuente nell’ufficio tributi, delle dichiarazioni richieste al contribuente presente in ufficio e prontamente formulate e sottoscritte dallo stesso viene rilasciata copia gratuita timbrata con data e firma. 4. I rapporti tra contribuente ed amministrazione comunale sono improntati al principio della collaborazione e buona fede. 5. Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, quando egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell’amministrazione, ancorché successivamente modificate dall’amministrazione medesima, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell’amministrazione stessa. 6. Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta. Le violazioni di disposizioni di rilievo esclusivamente tributario non possono essere causa di nullità del contratto. 7. La sanzione da commisurare in caso d’omesso, parziale, tardivo versamento è pari al 30% dell’imposta o della maggiore imposta dovuta, a sensi dell’art. 13 comma 1 del D.Lgs n. 471/97. 8. Su ogni avviso di rettifica-conguaglio e/o accertamento emesso e notificato é dovuto dal contribuente la somma di € 3,10. La spesa di notifica dell’ingiunzione é di € 5,10. Se il provvedimento viene notificato al contribuente viene annullato le spese di notifica non sono dovute. 9. Il contribuente e/o utente per motivi di temporaneo disagio economico può chiedere la rateizzazione delle somme dovute a seguito di emissione avvisi di liquidazione o accertamento con le modalità previste dall’art. 19 del presente regolamento. Per particolari situazioni economiche dei richiedenti è possibile derogare sia nel numero delle rate sia nell’importo minimo delle stesse al fine di permettere alla persona in momentanea difficoltà la possibilità di saldare quanto richiesto in rapporto alle possibilità economiche del momento. 10. Notifica atti: verrà effettuata a mezzo del servizio postale e con possibilità di avvalersi del messo comunale e/o persona all’uopo incaricata dal sindaco, e/o responsabile del servizio (comma 158 L.296/2006) dell’ufficiale giudiziario. In quest’ultimo caso la spesa di notifica addebitata corrisponderà al costo effettivamente sostenuto per la notifica. Su tutti gli atti e/o provvedimenti notificati come in precedenza indicato, sono addebitate le spese di notifica. L’addebito delle spese di notifica sostenute dal Comune, per la notifica di provvedimenti con modalità diverse dal servizio postale, può essere indicato nell’atto notificando (se al momento della stesura dello stesso già si conosce l’importo) oppure oggetto di apposito successivo provvedimento. 11. Se il contribuente è presente di persona presso i locali dell’ufficio tributario, la notificazione può essere eseguita mediante consegna dell’atto, a mani del medesimo, da parte della persona addetta all’ufficio predetto, all’uopo nominata messo notificatore con atto del Sindaco. 12. Qualora la compilazione dell’avviso di accertamento o di altri atti da comunicare al contribuente sia effettuata mediante strumenti informatici, telematici o automatizzati, la firma autografa o la sottoscrizione comunque prevista è sostituita dalla firma elettronica e/o digitale del funzionario responsabile stampata sull’atto medesimo. Ciò integra e sostituisce, ad ogni effetto di legge, anche l’apposizione di sigilli, timbri e simili comunque previsti. ART. 8 Accertamento con adesione e adesione all’accertamento di entrate tributarie 1. Il Comune, per attività di rettifica e di accertamento delle proprie entrate tributarie, si avvale dell’istituto dell’accertamento con adesione sulla base dei criteri stabiliti dal decreto legislativo 19/6/1997 n. 218 e gli articoli seguenti lo regolamentano. 2. Il Comune, per le attività di cui al comma 1 del presente articolo può utilizzare l’istituto dell’adesione all’accertamento di cui all’art. 16 del D.Lgs 472/1997. ART. 9 Accertamento con adesione: soggetti interessati 1. Possono avvalesi dell’istituto i soggetti passivi tenuti al versamento delle entrate specificate al successivo art. 10 siano essi persone fisiche e non e, in quest’ultima ipotesi, il legale rappresentante indicato dalla vigente normativa. ART. 10 Accertamento con adesione: oggetto 1. Sono compresi nell’ambito di applicazione dell’istituto le seguenti entrate tributarie: imposta sulla pubblicità, imposta comunale sugli immobili (ICI), imposta per l’esercizio di imprese, arti e professioni, tassa per lo smaltimento rifiuti (TARSU), nonché altre eventuali entrate tributarie comunali. ART. 11 Accertamento con adesione: atti concordabili 1. Sono concordabili tutti gli atti emessi dal funzionario individuato ai sensi dell’art. 6 del presente regolamento. 2. In sede di contraddittorio, gli uffici dovranno operare, nei casi concreti, un’attenta valutazione del rapporto costi-benefici dell’operazione, tenendo conto della fondatezza degli elementi posti a base dell’accertamento nonché degli oneri e del rischio di soccombenza nell’ipotesi di insorgenza del procedimento contenzioso. 3. Resta fermo, ovviamente, il ricorso all’autotutela per rimuovere, in tutto o in parte, gli atti di accertamento che si sono rivelati illegittimi o infondati. ART. 12 Accertamento con adesione: funzionario competente 1. E’ competente a definire il procedimento il funzionario individuato ai sensi del precedente art. 6 che ha emesso l’atto concordabile. ART. 13 Accertamento con adesione: avvio del procedimento per iniziativa dell’ufficio 1. Quando sussistono le condizioni per emettere un avviso di accertamento, l’ufficio può esperire preventivamente la procedura di accertamento con adesione disciplinata dal presente regolamento. 2. L’Ufficio invia al contribuente, mediante notifica o raccomandata con avviso di ricevimento, uno specifico invito a comparire nel quale devono essere indicati: - gli elementi identificativi dell’atto della denuncia o della dichiarazione cui si riferisce l’accertamento suscettibile di adesione; - gli elementi, in forma sintetica, rilevanti ai fini dell’accertamento in possesso dell’ufficio; - i periodi d’imposta suscettibili di accertamento; - il giorno ed il luogo della comparizione per definire l’accertamento con adesione; 3. In caso di più contribuenti, l’ufficio deve comunicare l’invito a tutti i soggetti obbligati, per consentire a ciascuno di partecipare al contraddittorio e di assumere le proprie autonome decisioni. La definizione chiesta ed ottenuta da uno degli obbligati estingue l’obbligazione tributaria nei confronti di tutti. ART. 14 Accertamento con adesione: avvio del procedimento per iniziativa del contribuente successivamente alla notifica dell’avviso di accertamento 1. Il contribuente al quale sia stato notificato avviso di accertamento non preceduto dall’invito a comparire di cui all’art. 13, può attivare il procedimento di definizione mediante la presentazione di istanza, in carta libera, di accertamento con adesione, ai sensi del presente regolamento e del D.Lgs. 218/97; 2. L’istanza del contribuente, contenente l’indicazione del recapito, anche telefonico, deve essere presentata all’ufficio che ha emesso l’avviso mediante consegna diretta o avvalendosi del servizio postale; 3. L’istanza deve essere presentata prima dell’impugnazione dell’avviso di accertamento innanzi la Commissione Tributaria Provinciale nei termini previsti per l’eventuale impugnazione (60 giorni); 4. L’impugnazione dell’atto comporta rinuncia all’istanza di accertamento con adesione; 5. La presentazione dell’istanza a seguito di notifica di avviso di accertamento sospende i termini per l’impugnazione per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione dell’istanza; 6. L’iscrizione a titolo provvisorio nei ruoli dei tributi accertati dall’ufficio è effettuata, se ne ricorrono i presupposti, successivamente alla scadenza del termine di sospensione. 7. Nel caso di più obbligati, la presentazione dell’istanza, anche da parte di un solo obbligato, comporta la sospensione, per tutti i coobbligati, dei termini d’impugnazione. 8. L’impugnazione successiva alla presentazione dell’istanza comporta la rinuncia stessa e i termini sospesi riprendono a decorrere; 9. Entro 15 giorni dalla ricezione dell’istanza, l’ufficio, anche telefonicamente o telegraficamente, formula al contribuente l’invito a comparire; 10. All’atto del perfezionamento della definizione perde efficacia l’avviso di accertamento. ART. 15 Accertamento con adesione: avvio del procedimento per iniziativa del contribuente prima della notifica dell’avviso di accertamento 1. Anche prima della notifica dell’avviso di accertamento il contribuente, nei cui confronti sono stati effettuati accessi, ispezioni o verifiche può chiedere all’ufficio di formulare una proposta di accertamento con adesione; 2. L’istanza da presentare in carta libera, con le modalità di cui all’articolo precedente, non può essere inoltrata prima che siano concluse le attività ispettive. ART. 16-Accertamento con adesione: contraddittorio 1. Per ogni incontro con il funzionario di cui al precedente art. 6 che ha emesso l’atto concordabile, viene redatto un verbale sintetico nel quale sarà dato atto, tra l’altro, della documentazione eventualmente prodotta dal contribuente e delle motivazioni adottate. 2. Nel verbale sarà, altresì, precisato se il contribuente è rappresentato, presso l’ufficio, da un procuratore generale o speciale. In tal caso copia della procura, in bollo, sarà acquisita agli atti del procedimento. ART. 17 Accertamento con adesione: conclusione del procedimento 1. Il procedimento di accertamento con adesione si conclude: a. con la redazione di un atto scritto di definizione, in duplice esemplare, contenente, separatamente per ciascun tributo gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, la liquidazione del maggior tributo, delle sanzioni e delle altre somme eventualmente dovute, anche in forma rateale, evidenziando, inoltre, quanto dichiarato dal contribuente, quanto proposto in rettifica dall’ufficio e quanto definito in contraddittorio; b. con la sottoscrizione dell’atto da parte del contribuente ovvero del suo procuratore speciale o generale e dal responsabile di cui all’art. 6. ART. 18 Accertamento con adesione: perfezionamento 1. La definizione si perfeziona con il versamento, entro venti giorni dalla redazione dell’atto, della somma complessiva o, in caso di pagamento rateale, con il versamento della prima rata; 2. In caso di mancato pagamento entro il termine di cui al comma precedente l’atto di accertamento con adesione non produrrà effetti; 3. In tale ipotesi, se l’invito a comparire è stato preceduto dalla notifica dell’avviso di accertamento, riacquisterà piena efficacia la pretesa tributaria in questa contenuta. ART. 19 Accertamento con adesione: modalità di versamento delle somme dovute 1. Il versamento deve essere eseguito mediante pagamento dell’intera somma dovuta, ovvero, mediante pagamento rateale con le seguenti modalità: - la rateazione è ammessa qualora l’importo dovuto a seguito dell’accertamento con adesione sia superiore a euro 200,00. - il numero delle rate è stabilito come segue: a) per importi dovuti inferiori e/o uguali a euro 1.500,00: fino ad un massimo di quattro rate trimestrali; a) per importi compresi tra euro 1.501,00 ed euro 3.000,00 fino ad un massimo di otto rate trimestrali; a) per importi dovuti superiori a 3.000,00 euro fino ad un massimo di dodici rate trimestrali; a) per importi dovuti superiori e/o uguali a euro 10.000,00 per i quali viene richiesto il pagamento dilazionato deve essere presentata fideiussione a garanzia. - l’importo della prima rata va versato entro venti giorni dalla redazione dell’atto di adesione; - sulle somme versate ratealmente sono dovuti gli interessi di legge che, calcolati su base giornaliera, vanno versati cumulativamente all’importo dell’imposta dovuta. ART. 20 Accertamento con adesione: comunicazione del contribuente 1. Entro dieci giorni dal versamento, il contribuente deve far pervenire, presso l’ufficio che ha seguito il procedimento di accertamento con adesione, la quietanza o l’attestazione di pagamento sia che si tratti di unica soluzione che si tratti di versamento rateale. ART. 21 Accertamento con adesione: effetti 1. L’atto di adesione obbliga il contribuente al pagamento di tutte le somme dovute in conseguenza della definizione. 2. La definizione dell’accertamento con adesione non preclude all’ufficio la possibilità di modificare un’eventuale erronea liquidazione dell’imposta. 3. La definizione comporta la riduzione delle sanzioni mentre rimangono dovuti gli interessi. 4. All’atto del perfezionamento della definizione, perde efficacia l’avviso di accertamento, eventualmente notificato. 5. La definizione chiesta ed ottenuta da uno degli obbligati estingue l’obbligazione tributaria nei confronti di tutti. 6. L’accertamento definito con adesione: - non è soggetto ad impugnazione da parte del contribuente; - non è modificabile o integrabile da parte dell’Ufficio, tranne che nelle ipotesi indicate al comma 2 del presente articolo e all’art. 23 del presente regolamento; - non rileva ai fini extratributari; - comporta la riduzione delle sanzioni, con esclusione di quelle non ammesse alla definizione agevolata di cui al D.Lgs 472/97; - esclude la punibilità dei reati tributari nei limiti di cui al D.Lgs 218/97. ART. 22 Accertamento con adesione: sanzioni applicabili 1. Le sanzioni si applicano nella misura di un quarto nei casi in cui la violazione constatata riguardi il tributo oggetto dell’adesione o il contenuto della dichiarazione, mentre in caso di mancata, incompleta o non veritiera risposta alle richieste formulate dall’Ufficio, non essendoci una diretta connessione tra la violazione e l’accertamento del tributo, non trova applicazione alcuna riduzione. 2. La misura delle sanzioni non può in ogni caso, essere inferiore di un quarto dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo. 3. Relativamente alla tarsu l’ufficio invia per raccomandata con ricevuta di ritorno al contribuente avviso di liquidazione con proposta di adesione. Il contribuente entro 60 giorni dal ricevimento dell’atto a mezzo servizio postale e/o con notifica a sensi dell’art. 7 comma 11 restituisce debitamente sottoscritta l’istanza per la definizione agevolata – a sensi del disposto dell’art. 16, comma 3 del D.Lgs 18/12/1997 n. 472 ottenendo così la riduzione della sanzione al 25%. Se il contribuente impugna l’atto dinanzi alla Commissione Tributaria perde la riduzione della sanzione. La mancata restituzione dell’istanza per definizione agevolata nel termine perentorio di 60 giorni dal ricevimento dell’avviso di liquidazione con proposta di adesione equivale a rinuncia della riduzione della sanzione. Decorso il termine di 60 giorni dalla notifica dell’avviso di accertamento verrà emesso avviso di pagamento con le stesse modalità dell’avviso di pagamento per la tassa n.u. anno corrente. Al ricevimento dell’avviso cartella relativo all’accertamento tarsu il contribuente può ancora chiedere una rateizzazione dell’importo differente da quella riportato sull’avviso cartella ai sensi dell’art. 19. Sulle somme dovute a titolo di Tarsu, tributo provinciale, addizionale Eca, maggiorazione Eca si applicano gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo e/o lista di ruolo – se gestito in proprio – a decorrere dal semestre successivo a quello in cui doveva essere eseguito il pagamento e sino all’emissione dell’avviso cartella, come previsto dall’art. 75 c. 5 del D.Lgs 507/93 e successive modificazioni ed integrazioni. Decorso il termine indicato per il pagamento si procederà alla riscossione coattiva delle somme indicate nell’avviso cartella con le modalità indicate agli artt. 32 e 34 del presente regolamento. ART. 23 Accertamento con adesione: esercizio dell’ulteriore attività accertativi 1. Non è escluso l’accertamento successivo solo nei casi espressamente previsti dagli artt. 21, comma 2, e 24 del presente regolamento. ART. 24 Accertamento con adesione: controlli sulla base delle dichiarazioni 1. Qualora, successivamente all’accertamento, le dichiarazioni presentate risultino difformi delle copie acquisite nel corso dell’attività di controllo ovvero ne risulti omessa la presentazione, gli uffici competenti procedono all’accertamento e alla liquidazione dei tributi dovuti e possono integrare, modificare o revocare gli atti già notificati, nonché, rispettivamente, irrogare le conseguenti sanzioni o revocare gli atti sanzionatori già emessi. ART. 25 Accertamento con adesione: decorrenza e validità 1. Per uniformità cessano le norme contenute nei regolamenti dei singoli tributi e le stesse vengono sostituite con le presenti. 2. L’istituto è applicabile in tutte le ipotesi di accertamenti emessi e non ancora definiti alla data di entrata in vigore del presente regolamento. 3. In calce e/o in allegato agli avvisi di accertamenti emessi dopo l’1/1/2001 dovrà apporre la seguente dicitura: “Prima dell’impugnazione dell’avviso di accertamento innanzi la Commissione Tributaria Provinciale, il contribuente, in ossequio al D.Lgs n.218/97, all’art. 50 della legge 449/97 ed al regolamento approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. …… del …………, può presentare istanza di adesione in contraddittorio con l’Ufficio. L’istanza, con l’indicazione del recapito, anche telefonico, deve essere presentata in carta libera a quest’Ufficio, mediante consegna diretta o avvalendosi del servizio postale. Dalla data di presentazione dell’istanza, i termini per l’impugnazione dell’atto davanti alla Commissione Tributaria Provinciale sono sospesi per un periodo di 90 giorni. L’impugnazione dell’atto comporta rinuncia all’istanza di adesione.” 4. Nell’ipotesi in cui con l’avviso di accertamento vengono irrogate sanzioni per le quali non compete la riduzione ad un quarto, tale circostanza sarà opportunamente evidenziata nell’avviso stesso. ART. 26 Importo minimo dei versamenti e dei rimborsi 1. Salvo che una specifica legge disponga altrimenti, i versamenti ed i rimborsi non devono essere eseguiti quando l’importo - comprensivo degli interessi ed eventuali addizionali previste dalla legge – è inferiore e/o uguale a euro 12,00. In caso di più liquidazioni e/o accertamenti emessi contemporaneamente e/o a breve distanza temporale gli importi si sommano e se globalmente superano la somma di euro 12,00 sono dovuti. 2. In sede di autoliquidazione del tributo il contribuente non deve effettuare il versamento se l’importo dovuto è uguale e/o inferiore a euro 2,58, escluso i versamenti COSAP e TARSU effettuati dagli utenti fissi e non, del mercato settimanale i quali sono sempre tenuti ad effettuare i versamenti anche per importi inferiori a euro 2,58 ed inoltre per la COSAP quanto previsto e regolamentato per l’occupazione temporanea: art. 45 regolamento. 3. Per i rimborsi il termine è cinque anni dalla data di pagamento. 4. Gli interessi sono conteggiati con maturazione giorno per giorno e calcolati dalla data di versamento al tasso legale. 5. Tutti gli importi dovuti per tributi e/o entrate patrimoniali devono essere arrotondati all’euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 0,49 o per eccesso se è superiore. 6. Per le somme liquidate a rimborso, superiori ad € 10.000 deve essere fatta comunicazione all’agenzia delle entrate nei modi e nei termini previsti dal comma 9 e seguenti del D.L 262/2006. 1. Al fine di agevolare il cittadino i rimborsi di somme erroneamente versate al Comune di Zoagli, ma di competenza di altri Comuni, possono essere riversati al Comune di spettanza previo assenso scritto da parte del contribuente creditore ed accettazione, anche verbale, dell’ente destinatario della somma. ART. 27 Tutela giudiziaria 1. Ai fini dello svolgimento delle procedure contenziose in materia di entrate, gli atti di liquidazione, di rettifica e di accertamento dovranno contenere quanto previsto dall’art. 7 “chiarezza e motivazione dell’atto” della Legge 212/2000: motivazioni dell’atto, indicazione del giudice competente a del termine entro il quale deve essere impugnato l’atto, nonché le relative forme da osservare da parte del soggetto obbligato. 2. Nel caso di affidamento ai concessionari delle entrate, ai sensi dell’art. 52, comma 5, lettera b),del decreto 15/12/1997 n. 446, legittimato a stare in giudizio è lo stesso concessionario che, in forza dell’atto di concessione, è subentrato al comune in tutti i diritti ed obblighi inerenti la gestione del servizio. 1. Costituzione in giudizio: la Giunta Comunale, come previsto del vigente statuto comunale, autorizza il Sindaco a sottoscrivere le controdeduzioni predisposte dall’ufficio ai sensi del D.Lgs 546/92. 2. L’Istanza di conciliazione giudiziale, di cui all’art. 48 del D.Lgs 546/92, quando è il comune ad attivare tale procedura, è sottoscritta dal Sindaco. Il servizio tributi può presentare documenti, memorie, brevi repliche scritte, richieste di esaminare i fascicoli depositati presso le Commissioni tributarie, istanze di conciliazione e quant’altro previsto dal D. Lgs. 546/72. ART. 29 – Sanzioni 1. Il procedimento sanzionatorio e la determinazione delle sanzioni rientrano nelle competenze del funzionario responsabile del tributo, se previsto per legge e nominato dalla Giunta comunale o al funzionario responsabile dell’ufficio, nominato dal Sindaco negli altri casi. 2. Quando la legge prevede una misura sanzionatoria variabile tra un minimo ed un massimo, la sanzione è determinata dal funzionario individuato al comma 1, sulla base dei criteri stabiliti dall’art. 7 del decreto legislativo 18/12/1997 n. 472, anche quando l’infrazione concerne entrate di carattere patrimoniale. 3. Per le violazioni di carattere tributario, qualora ne ricorrano i presupposti si applica, a richiesta del contribuente, l’istituto dell’accertamento con adesione, così come previsto dall’art. 8 del presente regolamento. 4. La mancata risposta da una richiesta degli uffici è sanzionabile decorsi sessanta giorni dalla data della stessa richiesta. Sulla lettera dell’ufficio deve essere indicato il termine entro il quale deve pervenire la risposta decorso il quale decorre la sanzione. ART. 30 – Versamento diretto 1. Il versamento diretto da parte dei soggetti obbligati deve essere effettuato in conformità alle disposizioni contenute nel regolamento di contabilità del Comune. 2. Le disposizioni contenute nei regolamenti che disciplinano le singole entrate debbono consentire ai soggetti obbligati che i versamenti siano effettuati con le modalità e forme ispirate al principio della economicità della riscossione quali il versamento diretto, il versamento tramite conto corrente postale e gli accrediti elettronici e quant’altro previsto dalla normativa vigente 3. Razionalizzare le modalità di esecuzione dei versamenti, sia in autoliquidazione che a seguito di accertamenti, prevedendo, in aggiunta e/o in sostituzione del pagamento tramite il concessionario della riscossione, il versamento sul ccp intestato al tesoriere comunale direttamente presso la tesoreria medesima, nonché il pagamento tramite il sistema bancario e postale, on line e con carte di credito e/o simili. 4. Si istituisce la possibilità di stabilire differenti termini per i versamenti per situazioni particolari; 5. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri; 6. L’obbligazione pecuniaria può essere estinta con compensazione (art. 8 statuto del contribuente, Legge 212/00). L’importo oggetto delle compensazione deve essere liquido certo ed esigibile e comunicato al contribuente e riguardare esclusivamente entrate comunali. Il contribuente può richiedere di compensare un credito tributario comunale e/o derivante da altre entrate comunali, ma non può effettuare spontaneamente la compensazione prima di aver ricevuto la comunicazione del funzionario competente alla gestione dell’entrata dalla quale risulti l’ammontare ammesso alla compensazione. Ad avvenuta compensazione verrà inviata comunicazione al contribuente. Gli uffici comunali interessati provvedono ad emettere gli atti ed effettuare le necessarie conseguenti registrazioni al fine di far risultare saldato l’importo compensato nel rispetto del principio della competenza dell’anno di imposta. 1. Le somme dovute per tassa annuale e/o giornaliera, sanzioni ed interessi relative a entrate tributarie, devono essere versate sui conti correnti postali intestati a detti tributi comunali aperti in collaborazione con il tesoriere comunale e del servizio affissioni e pubblicità per la durata del contratto di appalto. Le somme dovute per tributi - la cui riscossione è gestita direttamente dal comune - le sanzioni e gli interessi relativi dovute da contribuenti residenti estero o che si trovano all’estero al momento del pagamento possono essere versate direttamente –a mezzo servizio bancario - al Tesoriere Comunale evidenziando nella causale di versamento di che tributo comunale si tratta, l’anno di imposizione e specificando gli importi versati per sanzioni ed interessi. Per facilitare tutti i contribuenti e’ previsto il pagamento on line e con carte di credito e simili e il versamento diretto allo sportello del tesoriere comunale in Zoagli. Per facilitare il pagamento di Cosap e Tarsu giornaliera da parte degli utenti non titolari di posto fisso (spuntisti) è possibile, previo versamento del corrispondente importo sul relativo ccp intestato alla tesoreria e specifico del tributo, acquistare schede prepagate da utilizzare per il pagamento della Cosap e Tarsu mediante consegna delle relative cedole il giorno del loro utilizzo all’agente di p.u. che rileva la presenza o all’ufficio tributi. 2. Per calcolare l’ammontare dovuto per le schede prepagate cosap si utilizza come superficie la superficie media. Art.32 – Riscossione coattiva 1. La riscossione coattiva dei tributi viene effettuata con la procedura di cui al DPR 29/9/1973, N. 602, se affidata ai concessionari del servizio di riscossione con la procedura di cui al DPR 28/1/1988, n 43, ovvero con quella indicata dal R.D. 14/4/1910, N. 639, se svolta in proprio dall’ente locale o affidata agli altri soggetti menzionati alla lettera b) del comma 4, dell’art. 52 del decreto legislativo 15/12/1997 n. 446; 2. Dall’1/1/2002 la Tarsu è riscossa direttamente con le modalità di cui all’art. 29. In base alle disposizioni del D. Lgs 22/2/1999 n. 46 art. 17 c. 3, la procedura di cui al DPR 29/9/1973 n. 602 si applica esclusivamente alla riscossione di entrate per le quali è già in atto detta procedura. Art. 33 – Autotutela 1. Il comune, con provvedimento del funzionario responsabile del tributo, se previsto per legge e nominato dalla Giunta Comunale, o dal funzionario responsabile dell’ufficio nominato dal Sindaco, negli altri casi, può annullare o revocare totalmente o parzialmente gli atti amministrativi ritenuti illegittimi; 2. L’autotutela può essere esercitata sia spontaneamente dal Comune che su richiesta del soggetto obbligato. 3. Nell’ipotesi in cui il soggetto che svolge l’attività di accertamento è diverso da quello che svolge l’attività di riscossione, il potere di annullamento spetta ad entrambi con riferimento agli atti di propria competenza emanati. 4. In pendenza del termine per ricorrere in giudizio o in ipotesi di giudizio instaurato e fino alla decisione di primo grado, l’annullamento deve essere proceduto dall’analisi dei seguenti fattori: - grado di probabilità di soccombenza dell’amministrazione; - valore della lite; - costo della difesa; - costo derivante da inutili carichi di lavoro. 5. Anche quando il provvedimento sia divenuto definitivo il funzionario è tenuto ad annullarlo quando risulti palesemente illegittimo ed in particolare qualora: a) vi sia una doppia imposizione; b) vi sia un errore di persona; c) i pagamenti siano stati regolarmente eseguiti; d) il calcolo sia errato nella determinazione delle somme dovute; e) sussistano i requisiti per la fruizione di regimi agevolativi. 6. Nel potere di annullamento o di revoca di cui al comma 1) deve intendersi compreso anche il potere di disporre la sospensione degli effetti dell’atto che appaia illegittimo o infondato. In caso di pendenza del giudizio, la sospensione degli effetti dell’atto disposta anche anteriormente alla proposizione del riscorso giurisdizionale cessa con la notificazione, da parte dello stesso organo, di un nuovo atto, modificativo o confermativo di quello sospeso; il soggetto obbligato può impugnare insieme a quest’ultimo, anche l’atto modificato o confermato 1. L’ingiunzione fiscale è l’atto esecutivo emesso dal servizio tributi per le entrate tributarie e patrimoniali gestite da detto servizio, e, dai restanti servizi per le altre entrate nei confronti di contribuenti, utenti, persone fisiche e giuridiche, enti ecc., morosi contenente l’intimazione a pagare le somme sullo stesso indicate per la causale, tributo, canone, obbligazione patrimoniale, interessi, sanzioni, spese, ecc. ivi specificate entro trenta (30) giorni dalla notifica per i provvedimenti a contenuto non tributario ed entro sessanta (60) giorni per quelli a carattere tributario, sotto pena di esecuzione forzata, a seguito di emissione di avvisi di liquidazione e/o accertamenti definitivi (ovvero regolarmente notificati e non impugnati nei termini di legge) e/o avvisi bonari tarsu non pagati nei termini e già oggetto di sollecito con lettera raccomandata A.R. Rimane soggetto passivo il possessore del bene che abbia perduto la detenzione della cosa, ma non il relativo possesso, quando il bene è sottoposto a provvedimento giudiziale cautelare reale e ciò sino al trasferimento del possesso dell’immobile ad altro soggetto. Nei casi in cui è nominato un custode, sarà costui a provvedere agli adempimenti in nome e per conto del soggetto passivo L’ingiunzione è resa esecutiva con la firma apposta dal funzionario, come in precedenza individuato, ai sensi dell’art. 229 del D.Lgs 19/2/1988 n. 51/88. La notifica dell’ingiunzione può essere fatta sia dall’Ufficiale Giudiziario che dal messo all’uopo nominato e sia mediante invio di raccomandata di atto giudiziario effettuato nei modi e termini di legge. Le spese e i diritti notifica saranno a carico del debitore. Per gli atti a contenuto tributario decorsi sessanta giorni dalla notifica e per i restanti atti decorsi trenta giorni dalla notifica l’ingiunzione è definitiva ed è titolo per l’esecuzione forzata sui beni del creditore. Se nei termini di cui in precedenza, trenta o sessanta a seconda la natura dell’atto, il debitore al quale è stato notificato l’atto (tramite ufficiale giudiziari) non ha effettuato il pagamento né ha impugnato il provvedimento il funzionario, come in precedenza individuato, prima di provvedere, tramite Ufficiale Giudiziario all’esecuzione forzata sui beni del creditore il responsabile dell’entrata deve accertare: - se è in corso procedura fallimentare: in tal caso notificare gli atti al curatore, - se sono in corso procedure di liquidazione e in tal caso notificare gli atti al liquidatore. - se è possibile attivare altre procedure, meno onerose per il Comune, per il recupero delle somme come ad esempio “atti di pignoramento di crediti del debitore verso terzi (D.L. 268/2006 art.2 ecc.), fermo amministrativo su beni mobili ed iscrizione di ipoteca su beni immobili (c.2 6 quinques art. 35 L.248/2006)” “pignoramento quinto dello stipendio” ecc. Se il contribuente è assistito economicamente dai servizi sociali comunali e/o distrettuali l’assistente sociale, su richiesta, anche verbale, del responsabile del servizio interessato, relazionerà sulla situazione economica del contribuente sulla base della documentazione acquisita a norma di legge. Della situazione risultante verrà informata l’amministrazione comunale. Avverso l’ingiunzione di pagamento il debitore può produrre ricorso od opposizione nel termine di sessanta giorni dalla notifica dinanzi la Commissione Tributaria Provinciale se trattasi di tributi comunali o canoni comunali (cosap). Nei rimanenti casi entro trenta giorni dalla notifica nanti il Tribunale ordinario. 1. In via generale, e fermo restando le diverse modalità eventualmente previste dalla legge o dal regolamento disciplinante ogni singola entrata, qualsiasi somma spettante al Comune può essere pagata, entro i termini stabiliti, mediante: a) versamento diretto alla Tesoreria Comunale; b) versamenti nei conti correnti postali intestati al Comune per specifiche entrate, ovvero nel conto corrente postale intestato al Comune – Servizio di Tesoreria; c) disposizioni, giroconti, bonifici, accreditamenti ed altre modalità similari tramite istituti bancari e creditizi, a favore della tesoreria comunale; d) mediante Pos – Pagobancomat e carte di credito di Istituti finanziari convenzionati con il Tesoriere Comunale. Le convenzioni relative devono essere previamente approvata dal Comune. e) mediante modello F24 ove consentito dalla legge. Le eventuali convenzioni relative devono essere previamente approvata dal Comune 1. I responsabili di ciascuna entrata, gestita direttamente dall’Ente, provvedono all’organizzazione delle attività di controllo e riscontro dei versamenti, delle dichiarazioni e delle comunicazioni nonché di qualsiasi altro adempimento posto a carico dell’utente o del contribuente dalle leggi e dai regolamenti. 2 Le attività di cui al comma 1 possono essere effettuate anche mediante affidamento, in tutto o in parte, a terzi in conformità ai criteri stabiliti all’art. 52 del D.Lgs 15-12-1997 n. 446. 3. La Giunta Comunale, su proposta motivata del responsabile dell’entrata, può affidare a terzi con convenzione ogni attività di rilevazione materiale dei presupposti necessari all’accertamento dell’entrata. 1 La contestazione, riguardante sia l’omissione totale o parziale che il ritardo del pagamento di somme non aventi natura tributaria, è effettuata con atto scritto nel quale devono essere indicati tutti gli elementi necessari al destinatario ai fini della precisa individuazione del debito originario, degli interessi, delle eventuali sanzioni nonché l’ulteriore termine assegnato per l’adempimento. 2. Gli atti indicati nel precedente comma sono comunicati ai destinatari tramite il servizio postale, mediante raccomandata con avviso di ricevimento. 3. Gli interessi sono conteggiati al tasso legale con maturazione giorno per giorno e calcolati dalla data di scadenza del mancato versamento.
ART. 4 bis Agevolazioni, riduzioni, esenzioni
CAPO III GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE
ART. 26 bis Errati versamenti
ART. 28 - Capacità di stare in giudizio
Art. 31 – Riscossione diretta
ART. 34 Ingiunzione fiscale
CAPO IV GESTIONE DELLE ENTRATE PATRIMONIALI
Art. 35 Modalità di pagamento
ART. 36 Attività di riscontro
ART. 37 Omissione e ritardo dei pagamenti

