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Il trasferimento di residenza dall'estero

Dal 9 maggio 2012 - per effetto del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni nella legge 4 aprile 2012, n. 35 - le richieste di:

1)       iscrizione anagrafica con provenienza da altri Comuni;

2)       iscrizione anagrafica con provenienza dall'Estero;

3)       cambiamento di abitazione nell'ambito dello stesso Comune;

4)       trasferimento di residenza all'estero;

dovranno essere presentate esclusivamente mediante la modulistica pubblicata sul sito istituzionale del Ministero dell'Interno (si vedano allegati) e trasmesse all'Ufficio Anagrafe del Comune mediante una delle seguenti modalità:

1)       presentazione diretta allo sportello;

2)       per lettera raccomandata (esclusa la posta ordinaria)

3)       per via telematica a mezzo posta elettronica certificata alle seguenti condizioni:

a)       che la dichiarazione sia sottoscritta con firma digitale;

b)      che l'autore sia identificato dal sistema informatico con l'uso della Carta d'Identità elettronica, della Carta Nazionale dei servizi, o comunque con strumenti che consentano l'individuazione del soggetto che effettua la dichiarazione;

c)       che la dichiarazione sia trasmessa attraverso la casella di posta elettronica certificata del dichiarante

4)       per via telematica a messo posta elettronica semplice alle seguenti condizioni:

a)       che copia della dichiarazione recante la firma autografa e la copia del documento di identità del dichiarante siano acquisite mediante scanner e trasmesse integralmente.

 

LE DICHIARAZIONI TRASMESSE CON MODALITA' DIVERSE DA QUELLE SOPRA INDICATE E QUELLE NON COMPLETE DI TUTTI I DATI OBBLIGATORI NON POTRANNO ESSERE ACCOLTE.

E' NECESSARIA LA FIRMA DI TUTTI I COMPONENTI MAGGIORENNI LA FAMIGLIA.

PER I CITTADINI DI STATI NON APPARTENENTI ALL'UNIONE EUROPEA SI VEDANO LE DISPOSIZIONI DI CUI AGLI ALLEGATI A) E B) PUBBLICATI SUL SITO DEL MINISTERO DELL'INTERNO

ALL'INDIRIZZO SOPRA RIPORTATO.

 

Le dichiarazioni di cui sopra, se complete di tutti i dati obbligatori e correttamente trasmesse, saranno registrate nel termine di due giorni lavorativi e produrranno effetti giuridici dalla data di presentazione.

Dopo lo stesso termine di due giorni lavorativi sarà possibile il rilascio di certificazioni (residenza e stato di famiglia, sulla base dei dati dichiarati).

Nel caso di iscrizione per provenienza da altro Comune, quest'ultimo dovrà fornire, entro due giorni lavorativi, la conferma dell'avvenuta cancellazione ed, entro cinque giorni lavorativi, l'integrazione e conferma di tutti i dati anagrafici eventualmente erronei o incompleti forniti dal dichiarante.

Entro 45 giorni dalla data della richiesta saranno verificati i requisiti previsti per l'iscrizione anagrafica:

-          nel caso vengano accertate dichiarazioni non corrispondenti al vero, verrà fatta la conseguente segnalazione alla Procura della Repubblica competente (secondo quanto stabilito dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000), vista la rilevanza penale di tali dichiarazioni.

-          nel caso venga accertata la sussistenza di tutti i requisiti, la domanda di iscrizione o variazione anagrafica si intenderà accolta e, per il principio del silenzio-assenso, non si faranno ulteriori comunicazioni all'interessato. Quindi se non si riceve nulla entro 45 giorni dalla dichiarazione, la richiesta è automaticamente accolta.

 

RECAPITI PER L'INVIO DELLE COMUNICAZIONI DI ISCRIZIONE-VARIAZIONE ANAGRAFICA:

indirizzo postale: Comune di Zoagli - Piazza XXVII dicembre, 2 - 16035 ZOAGLI GE (esclusivamente posta raccomandata - non accettabile invio per posta semplice)

indirizzo di posta elettronica certificata (PEC): comunezoagli@halleycert.it

indirizzo di posta elettronica semplicemarco.raso@comune.zoagli.ge.it oppure francesca.solari@comune.zoagli.ge.it

numero di telefax: (+39) 0185 2505226