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Multe: cosa fare

PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA

Il pagamento deve avvenire entro 5 giorni per i preavvisi o entro 60 giorni per i verbali con una delle seguenti modalità:

Nel caso di preavviso di accertamento redatto con tablet (scontrino a stampa termica), già contenente l'avviso di pagamento PagoPA, si potrà procedere al pagamento:

  • presso qualsiasi sportello abilitato PagoPA (uffici postali, banca, ricevitoria, tabaccaio, bancomat, supermercato);
  • on-line inquadrando il QrCode presente sul verbale attraverso l'app della propria banca o altri canali di pagamento;

Nel caso di preavviso di accertamento redatto a mano l'interessato dovrà scaricare l'avviso di pagamento compilando la maschera con i dati richiesti sul sito del comune di Zoagli a mezzo PagoPA utilizzando il link Verbali e preavvisi di accertamento al Codice della Strada/Pagamento spontaneo/Sanzione CDS senza spese notifica. Successivamente si potrà procedere al pagamento con le stesse modalità sopradescritte.

Dopo il termine di cui sopra in caso di preavviso o di verbale contestato al solo conducente, si procederà alla notifica del rispettivo verbale con addebito spese di accertamento e di notificazione. Versamenti di somme non corrispondenti od effettuati oltre i termini sono giuridicamente inefficaci ai fini del pagamento in misura ridotta. Le somme sono trattenute a titolo di acconto fino all’iscrizione a ruolo e si procederà al recupero dell’importo mancante mediante procedura esecutiva di cui agli artt. 203/3°c. e 206 del C.d.S.

PAGAMENTO RATEIZZATO

La Legge 120/2010 ha introdotto l'art. 202 bis del Codice dalla Strada che consente al trasgressore di pagare a rate la sanzione amministrativa. Il multato è ammesso al pagamento rateale solo se la sanzione è d'importo superiore a € 200,00 ed il reddito del trasgressore non supera € 10.628,00. Se il trasgressore convive con il coniuge o con altri familiari il reddito è costituito dalla somma dei redditi di ciascuno dei componenti della famiglia. In tal caso il limite viene elevato di € 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi. La richiesta di pagamento rateale deve essere presentata entro 30 giorni dalla notifica del verbale ai seguenti organi: 1) Prefetto, se il verbale è stato elevato dalla Polizia di Stato, dai Carabinieri o dalla Guardia di Finanza; 2) Presidente della Provincia se il verbale è stato elevato dalla  Polizia Provinciale; 3) Sindaco se il verbale è stato elevato dalla Polizia Locale, ossia dal nostro Comando. Se viene presentata la richiesta di rateizzazione non può essere più proposto il ricorso in opposizione al verbale. Il piano di rateizzo prevede che se l'importo della sanzione non supera € 2.000,00 è possibile ottenere una rateizzazione fino a 12 mensilità; da € 2.001,00 a € 5.000,00 possono essere concesse fino a 24 mensilità; da € 5.001,00 in poi si possono ottenere fino a 60 mesi di dilazione. La singola rata non può avere un importo inferiore a € 100,00 e, in ogni caso, si calcolano gli interessi legali sul capitale dovuto. Se non viene pagata la prima rata o due rate successive si decade dal beneficio.

RICORSO PREFETTO DI GENOVA

Ai sensi dell’art. 203  del D.Lgs. 285/92 e successive modificazioni, il trasgressore entro 60 giorni dalla data di contestazione o dalla notificazione della violazione, può proporre ricorso, a mezzo raccomandata AR , inviando lo scritto difensivo in carta semplice al Prefetto di Genova, Largo San Giuseppe n° 19,16121 Genova o agli uffici del Corpo di Polizia Locale di Zoagli, Piazza XXVII Dicembre n° 2, 16030 Zoagli (GE) . Il ricorrente potrà anche chiedere di essere personalmente sentito. E’ previsto il ricorso anche per la sola sanzione amministrativa accessoria. Qualora il Prefetto ritenga di respingere il ricorso, sarà emessa a carico del ricorrente ordinanza-ingiunzione per un importo pari alla metà del massimo della sanzione edittale, ossia il doppio della sanzione iniziale, oltre alle spese di procedimento e notificazione. Avverso l’ordinanza – ingiunzione del Prefetto può essere proposta OPPOSIZIONE al Giudice di Pace entro 30 giorni dalla notificazione del provvedimento ( art. 205 CdS).

RICORSO GIUDICE DI PACE

In alternativa, ai sensi dell’art. 204-bis del D.Lgs 285/92, e successive modifiche ed integrazioni, entro 60 giorni dalla contestazione o dalla notificazione potrà essere proposto ricorso al Giudice di Pace di Rapallo, depositando l’atto presso la Cancelleria del Giudice di Pace di Chiavari, Corso de Michiel 79, personalmente o tramite procuratore speciale.

RICORSO CASSAZIONE

Avverso il provvedimento del Giudice di Pace è ammesso ricorso in Cassazione entro 30 giorni dal deposito della sentenza. Tale ricorso deve essere obbligatoriamente presentato da avvocato cassazionista.

AVVERTENZE

In ottemperanza alla sentenza della Corte Costituzionale 23 settembre 1998, n. 346, qualora l’agente postale non possa consegnare il presente verbale, per assenza del destinatario o di altra persona idonea a riceverlo, l’ufficio postale provvederà ad inviare un avviso di giacenza dell’atto mediante una seconda raccomandata con A.R.. Le spese postali per la spedizione di tale avviso, ai sensi dell’articolo 201, c.4, del C.D.S., sono a carico del destinatario del verbale e la somma da pagare dovrà essere aumentata dell’importo previsto da Poste Italiane. Il mancato pagamento dell’ulteriore somma, comporterà l’emissione di ruolo esattoriale.

PATENTE A PUNTI

Ai sensi dell’art. 126 bis , a ciascun titolare di patente di guida è riconosciuto un numero iniziale di punti pari a 20. Se il conducente non commette infrazioni in un biennio, questo punteggio è incrementato di 2 punti, sino ad un massimo di 30 punti. A fronte di violazioni che comportano perdita di punteggio, invece, il conducente subisce le decurtazioni previste dalla norma violata. La comunicazione é effettuata a carico del CONDUCENTE quale responsabile della violazione; nel caso di mancata identificazione di questi, la segnalazione é effettuata a carico del proprietario del veicolo,che ha l’obbligo di comunicare entro sessanta giorni dalla richiesta, all’organo di polizia che procede, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione. Se il proprietario del veicolo risulta PERSONA GIURIDICA, il suo legale rappresentante o un suo delegato è tenuto a fornire gli stessi dati, entro lo stesso termine (60 giorni), all’organo di polizia che procede. Se il proprietario del veicolo/persona giuridica omette di fornirli, si applica a suo carico la sanzione prevista dall’art. 126 bis comma 2 pari ad € 263,00. L’organo da cui dipende l’agente che ha accertato la violazione che comporta perdita di punteggio, ne dà notizia, entro 30 giorni dalla definizione della contestazione ovvero quando sia avvenuto il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria o siano conclusi i procedimenti dei ricorsi amministrativi e giurisdizionali ammessi ovvero siano decorsi i termini per la proposizione dei medesimi. Ogni variazione di punteggio è comunicata agli interessati dall’anagrafe nazionale degli abilitati alla giuda a cura del D.T.T.S.I.S di Roma.