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Le novità del Codice della Strada: la patente a punti

A ciascun titolare di patente di guida rilasciata in Italia è riconosciuto un numero iniziale di punti pari a 20, se il conducente non commette violazioni in un biennio, questo punteggio è incrementato di 2 punti, con un massimo di 30 punti. A fronte di violazioni che comportano perdita di punteggio, invece, il conducente subisce le decurtazioni previste. La perdita totale del punteggio, a seguito di più violazioni realizzate nel tempo, determina l’obbligo della revisione della patente, cioè la ripetizione dell’esame teorico e della prova pratica, al fine di confermare la permanenza nel conducente dell’abilità tecnica alla guida e della conoscenza delle norme che disciplinano la circolazione stradale. La procedura di decurtazione del punteggio e la successiva fase di verifica dell’idoneità alla guida sono attribuite alla competenza del Dipartimento dei Trasporti Terrestri e per i Sistemi Informativi e Statistici (D.T.T.S.I.S.) del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, presso il quale è istituita l’Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, con il compito anche di gestire la registrazione di tutte le violazioni accertate e di effettuare le prescritte comunicazioni.

 

Veicoli alla guida dei quali è prevista la decurtazione

Conformemente al consolidato indirizzo giurisprudenziale in materia, la decurtazione dei punti può avvenire solo per quelle violazioni commesse alla guida di veicoli per i quali è prescritta la titolarità di patente.

 

Decurtazioni in caso di più violazioni

Nel caso in cui siano accertate in una medesima circostanza più violazioni della stessa norma ovvero la violazione in rapida successione di norme diverse che prevedono decurtazione di punteggio,

è possibile cumulare le decurtazioni fino a totalizzare, al massimo, 15 punti

Questa limitazione relativa alla massima decurtazione possibile con uno stesso accertamento, tuttavia, non si applica quando una delle violazioni commesse comporta l’applicazione della sospensione immediata o della revoca della patente di guida; in quest’ultimo caso, infatti, al conducente può essere sempre applicata la decurtazione di tutti punti previsti dalle norme violate senza alcuna limitazione complessiva.

 

Raddoppio per neopatentati

La violazione comporta la decurtazione di punteggio in misura doppia rispetto a quella prevista nella tabella allegata all’art. 126-bis CdS, quando è commessa da neopatentati, cioè se è commessa entro i primi 3 anni dal rilascio della patente. Questa disposizione, tuttavia, riguarda solo le patenti di guida rilasciate dopo il 1 ottobre 2003 ed a condizione che il titolare non sia già in possesso di patente di categoria B o superiore prima di tale data.

Il raddoppio ricorre anche nel caso in cui la decurtazione sia applicata nei confronti del proprietario del veicolo.

Nel caso in cui trovi applicazione la disposizione di cui al comma 1-bis dell’art. 126- bis, relativa al cumulo di punteggi in caso di accertamento contemporaneo di più violazioni, il raddoppio si applica al punteggio previsto dalla tabella allegata all’art. 126-bis CdS per ciascuna violazioni, fermo restando in ogni caso, il limite complessivo della decurtazione fissato in 15 punti.

 

Recupero dei punti sottratti.

Secondo il comma 5 dell’art.126-bis, nell’ipotesi di perdita parziale del punteggio, la successiva mancanza, per un periodo di due anni consecutivi, a decorrere dall’ultima infrazione, di violazioni che comportino la decurtazione, determina l’attribuzione del punteggio iniziale di 20 punti. Invece, se il titolare dispone già di 20 punti, la mancanza di violazioni per due anni determina l’attribuzione di un credito di 2 punti, fino ad un massimo di 10.

In entrambi i casi, presupposto per il recupero del punteggio iniziale o per l’attribuzione del credito è l’assenza di violazioni accertate nel periodo di riferimento e, quindi, i punti già attribuiti possono essere di nuovo sottratti qualora, successivamente all’attribuzione, venga comunicata una violazione accertata nello stesso biennio.

In caso di decurtazione di punti ed a condizione che il punteggio disponibile non sia completamente esaurito, il comma 4 dello stesso art.126-bis CdS ha previsto che la frequenza di appositi corsi di aggiornamento, organizzati dalle autoscuole e da soggetti pubblici e privati autorizzati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, consenta all’interessato di recuperare 6 punti, elevati a 9 per i titolari di patenti professionali che frequentino specifici corsi di aggiornamento.


Salvo il caso di perdita totale del punteggio, la mancanza, per il periodo di due anni, di violazioni di una norma di comportamento da cui derivi la decurtazione del punteggio, determina l’attribuzione del completo punteggio iniziale, entro il limite di venti punti

 

Sospensione della patente a seguito dell’obbligo di revisione

Al conducente, che abbia esaurito tutto il punteggio disponibile, il D.T.T.S.I.S. notifica nei modi previsti dall’art.201, c.3, CdS il provvedimento di revisione della patente. Qualora l’interessato non si sottoponga agli accertamenti dell’idoneità tecnica prescritti dall’art.128 CdS entro i 30 giorni successivi alla data di notifica, la patente di guida è sospesa a tempo indeterminato.

Il provvedimento di sospensione viene notificato a cura degli organi di cui all’art.12 CdS, che provvedono anche al materiale ritiro del documento, rilasciando copia di apposito verbale, ed alla sua conservazione.


Dal 20 ottobre 2003 è operativo il risponditore automatico per conoscere in tempo reale il punteggio associato alla propria patente. Per tale operazione è sufficiente chiamare, da un qualsiasi telefono fisso, il numero 848.782782

 

ALTRE INDICAZIONI

 

Il “patentino„ per i ciclomotori

Lo sai? Dal 1° luglio 2004 tutti i ragazzi dai 14 ai 18 anni devono avere un "patentino" per poter guidare il ciclomotore.

Questo documento, che si chiama certificato di idoneità alla guida del ciclomotore, potrà essere conseguito anche a scuola.

A DECORRERE DAL 01.07.2005 L’OBBLIGO VALE ANCHE PER I MAGGIORENNI, SALVO CHE NON SIANO GIA’ TITOLARI DI UNA PATENTE..

Tale documento attesta solo la conoscenza delle principali norme di circolazione e, anche se lo si definisce “ patentino” , non è assimilabile a una patente, e quindi non ha scadenza di validità, ne può essere soggetto a ritiro, sospensione, ecc.

 

Attenzione alle luci

Le autovetture possono tenere spenti i fari di giorno solamente all’interno dei centri abitati . Gli anabbaglianti devono ora essere accesi su tutte le strade extraurbane, anche non principali. Ciclomotori e motocicli devono invece utilizzare le luci anche all’interno del centro urbano. In caso di dimenticanza la sanzione è di € 35,00 e, in caso di veicoli per cui è richiesta la patente, scatta la decurtazione di 2 punti.

 

Attenzione anche alle soste

Sebbene in un primo tempo le violazioni a tutti i divieti di fermata e sosta non comportassero la perdita di punti,

con la legge 241/2003 è stata introdotta la detrazione per i conducenti che utilizzino impropriamente le fermate bus, taxi, gli spazi destinati agli invalidi o le corsie dei mezzi pubblici ( sanzione di € 71,00 + n.2 punti patente)

 Ricordatevi inoltre

che durante le soste il veicolo deve avere il motore spento (€ 35,00)

 

Giubbotti o bretelle retroriflettenti

A decorrere dal 1 aprile 2004, FUORI dai centri abitati, nel caso in cui i veicoli siano fermi sulla careggiata o sulle corsie emergenza o sulle piazzole di sosta, il conducente del veicolo deve scendere dal veicolo e circolare sulla strada INDOSSANDO GIUBBOTTO o BRETELLE RETRORIFLETTENTI AD ALTA VISIBILITA’.

Il Giubbotto o Bretelle deve essere omologato, riportando il marchio UNI EN 471.