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Fondo CAREGIVER contributo regionale per l'anno 2025 -2026

Contributo della Regione Liguria per il sostegno del ruolo di cura ed assistenza del Caregiver familiare per l'anno 2025-2026

Data :

26 luglio 2025

Fondo CAREGIVER contributo regionale per l'anno 2025 -2026
Municipium

Descrizione

La presente per informare che è nuovamente attivo il Fondo CAREGIVER, contributo regionale per l'anno 2025 -2026 per il quale è possibile inoltrare domanda. 
Per la modulistica aggiornata e per tutte le informazioni utili si invia il Link di riferimento qui sotto. Per il Comune di Zoagli le domande vanno presentate al Comune di Rapallo, con le modalità sotto indicate.
 
Caregiver con Isee pari o inferiore a E 15.000,00 contributo economico di E 400 mensili. Caregiver con Isee pari o superriore a E 15.000,00 contributo economico di E 200 mensili., Il contributo sarà erogato per un massimo di 12 mensilità e comunque fino ad esaurimento fondi. In caso di formazione di liste di attesa, la graduatoria sarà erosa partendo dal Caregiver con un valore ISEE più ...
www.comune.rapallo.ge.it
L'informazione è inoltre visibile nella sezione "Notizie in Evidenza" del Sito Istituzionale del Comune di Rapallo, riportato qui sotto. 
 
 

A chi è rivolto

 

Il caregiver familiare, (L. 205/217 -art.1 comma 255)  inteso come colui che assiste e si prende cura della persona che a causa di malattia, infermità o disabilità, anche croniche o degenerative, non sia autosufficiente e in grado di prendersi cura di se', sia riconosciuto invalido in quanto bisognoso di assistenza globale e continua di lunga durata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o sia titolare di indennità di accompagnamento ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n. 18. oppure della Legge 588/88.

Ai sensi della normativa vigente, sono considerati caregiver familiari i seguenti soggetti:

  •  il coniuge,
  •  il convivente in unione civile,
  •  il convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76,
  •  un familiare o di un affine entro il secondo grado,
  •  un familiare entro il terzo grado, che sostituisca i soggetti di cui ai punti precedenti qualora siano di età superiore ai 65 anni o affetti da patologie invalidanti o deceduti/mancanti (articolo 33, comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104).

Ultimo aggiornamento: 26 luglio 2025, 19:29

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