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Scadenza acconto IMU 2025

Si avvisa che l'acconto IMU 2025 dev'essere versato entro il 16 giugno 2025.

Data :

4 giugno 2025

Scadenza acconto IMU 2025
Municipium

Descrizione

Entro lunedì 16 GIUGNO 2025 dovrà essere pagata la rata di ACCONTO dell’IMU 2025 ed entro martedì 16 DICEMBRE 2025 la rata di saldo dell’IMU 2025 applicando le aliquote approvate con deliberazione consiliare n. 40 del 27.12.2024, nonché con le modalità previste dal regolamento approvato con deliberazione consiliare n. 17 del 26.04.2024, per le fattispecie sotto riportate.

Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell’imposta complessivamente dovuta in un’unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno 2025.

I pagamenti dovranno essere effettuati utilizzando esclusivamente il modello di delega bancaria “F24” sulla base e secondo le modalità previste dalla risoluzione dell’agenzia delle entrate n. 35/e del 12/04/2012.

Nel caso in cui l’imposta dovuta per l’anno 2025 sia inferiore ad euro 12,00, nulla dovrà essere versato.

Il codice Comune da indicare sul modello F24 per il Comune di ZOAGLI è M182.

Si ricorda infine che, chi non verserà l’imposta entro le scadenze previste, potrà regolarizzare la propria posizione avvalendosi del cosiddetto "ravvedimento operoso". Tale regolarizzazione è esclusa dopo l’emissione dell’Avviso di Accertamento.

 

TIPOLOGIA

CODICE TRIBUTO F24

ALIQUOTA

A

Abitazioni principali cat. A1 - A8 - A9 (detrazione € 200,00 e per le relative pertinenze: per tali si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie C/6 (box o posto auto), C/2 (cantina, soffitta, solana), C/7 (tettoie chiuse o aperte), nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo e quindi per un massimo di tre immobili pertinenziali.

3912

0,50%

B*

Immobili ad uso abitativo (di categoria da A/1 ad A/9) locati con contratto registrato (esclusivamente le tipologie di contratti 4+4 o 3+2) a persone residenti nell’unità immobiliare, oltre l’abbattimento della base imponibile del 25% ove ricorrano le condizioni previste dalla norma richiamata dall’art. 1, comma 10, della Legge n. 208/2015 e previa presentazione della dichiarazione che attesti il possesso dei requisiti.

L’applicabilità dell’aliquota suddetta è limitata al periodo temporale in cui la persona diversa dal proprietario risulti anagraficamente residente nell’unità immobiliare.

3918

0,86%

C*

Immobili ad uso abitativo (di categoria da A/1 ad A/9) concessi in comodato d’uso gratuito, con contratto registrato, a parenti di 1° grado in linea retta che le utilizzino come abitazioni principali.

L’applicabilità dell’aliquota suddetta è limitata al periodo temporale in cui la persona diversa dal proprietario risulti anagraficamente residente nell’unità immobiliare.

Ai sensi dell’art. 1 comma 747 lettera a) della legge 27/12/2019, n. 160, la base imponibile è ridotta del 50% per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli) che le utilizzino come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato. Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; in caso di morte del comodatario, il beneficio si estende al coniuge di quest’ultimo in presenza di figli minori.

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente comma, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23.

3918

0,58%

D

Immobili ad uso abitativo di categoria da A/1 ad A/9:

-     non locati;

-     tenuti a disposizione;

-     locati e/o concessi in uso o comodato a persone non residenti anagraficamente nell’unità immobiliare;

 

Aree Fabbricabili;

3918

 

 

3916

1,06%

 

 

1,06%

E

Aliquota dell’1,06%: tutti gli immobili per i quali non è prevista un’aliquota specifica.

3918

1,06%

 

*Alle pertinenze delle fattispecie di cui ai punti B) e C) si applica l’aliquota del 1,06%

 

IMPOSTA IL CUI GETTITO È RISERVATO INTERAMENTE ALLO STATO PER L’ALIQUOTA STANDARD E PER LA PARTE ECCEDENTE È RISERVATO AL COMUNE:

 

 

TIPOLOGIA

CODICE TRIBUTO F24

ALIQUOTA

F

Immobili di cat. D/2 (Alberghi) – aliquota standard riservata interamente allo Stato

3925

0,76%

Immobili di cat. D/2 (Alberghi) – aliquota eccedente riservata al Comune

3930

0,14%

G

Tutte le altre fattispecie di immobili cat. D (solo Stato)

3925

0,76%

Mail:  tributi@comune.zoagli.ge.it

E' possibile consultare le deliberazioni consiliari riguardanti l'Imposta Municipale Propria del Comune di Zoagli pubblicate sul sito del MEF a questo link

Il calcolatore anutel  e' stato attivato

Ultimo aggiornamento: 4 giugno 2025, 14:19

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